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Decreto legge 17.05.2022, n. 50

Misure urgenti in materia di politiche energetiche nazionali, produttività delle imprese e attrazione degli investimenti, nonché in materia di politiche sociali e di crisi ucraina. (G.U. 17.05.2022, n. 114)

Titolo I - Disposizioni in materia di energia e imprese

Capo III - Misure per la ripresa economica, la produttività delle imprese e l'attrazione degli investimenti

Art. 25 bis - Disposizioni per favorire la partecipazione a manifestazioni fieristiche internazionali organizzate in Italia

1. Alle imprese aventi sede operativa nel territorio nazionale che, dalla data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto al 31 dicembre 2022, partecipano alle manifestazioni fieristiche internazionali di settore organizzate in Italia, di cui al calendario fieristico approvato dalla Conferenza delle regioni e delle province autonome, è rilasciato un buono del valore di 10.000 euro.

2. Il buono di cui al comma 1 ha validità fino al 30 novembre 2022 e può essere richiesto una sola volta da ciascun beneficiario per il rimborso delle spese e dei relativi investimenti sostenuti per la partecipazione alle manifestazioni di cui al comma 1.

3. Il buono di cui al comma 1 è rilasciato dal Ministero dello sviluppo economico, secondo l'ordine temporale di ricezione delle domande e nei limiti delle risorse di cui al comma 10, previa presentazione di una richiesta, esclusivamente per via telematica, attraverso un'apposita piattaforma resa disponibile dal Ministero dello sviluppo economico, ovvero dal soggetto attuatore di cui al comma 8, secondo periodo, senza nuovi o maggiori oneri a carico della finanza pubblica, entro trenta giorni dalla data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto.

4. All'atto della presentazione della richiesta di cui al comma 3, ciascun richiedente deve comunicare un indirizzo di posta elettronica certificata valido e funzionante nonché le coordinate di un conto corrente bancario a sé intestato. Ciascun richiedente fornisce, altresì, le necessarie dichiarazioni sostitutive di certificazione o di atto notorio, secondo il modello reso disponibile nella piattaforma di cui al comma 3, in cui attesta:

a) di avere sede operativa nel territorio nazionale e di essere iscritto al Registro delle imprese della camera di commercio, industria, artigianato e agricoltura territorialmente competente;

b) di avere ottenuto l'autorizzazione a partecipare a una o più delle manifestazioni fieristiche internazionali di settore di cui al comma 1;

c) di avere sostenuto o di dover sostenere spese e investimenti per la partecipazione a una o più delle manifestazioni fieristiche internazionali di settore di cui al comma 1;

d) di non essere sottoposto a procedura concorsuale e di non trovarsi in stato di fallimento, di liquidazione anche volontaria, di amministrazione controllata, di concordato preventivo o in qualsiasi altra situazione equivalente secondo la normativa vigente;

e) di non essere destinatario di sanzioni interdittive di cui all'articolo 9, comma 2, lettera d), del decreto legislativo 8 giugno 2001, n. 231, e di non trovarsi in altre condizioni previste dalla legge come causa di incapacità a beneficiare di agevolazioni finanziarie pubbliche o comunque a ciò ostative;

e) di non essere destinatario di sanzioni interdittive di cui all'articolo 9, comma 2, lettera d), del decreto legislativo 8 giugno 2001, n. 231, e di non trovarsi in altre condizioni previste dalla legge come causa di incapacità a beneficiare di agevolazioni finanziarie pubbliche o comunque a ciò ostative;

f) di non avere ricevuto altri contributi pubblici per le medesime finalità di cui al presente articolo;

g) di essere a conoscenza delle finalità del buono nonché delle spese e degli investimenti rimborsabili mediante il relativo utilizzo.

h) di essere a conoscenza delle finalità del buono nonché delle spese e degli investimenti rimborsabili mediante il relativo utilizzo.

5. A seguito della ricezione della richiesta di cui ai commi 3 e 4, il Ministero dello sviluppo economico, ovvero il soggetto attuatore di cui al comma 8, secondo periodo, rilascia il buono di cui al comma 1 mediante invio all'indirizzo di posta elettronica certificata comunicato dal richiedente ai sensi del comma 4, alinea.

6. Entro la data di scadenza del buono, i beneficiari devono presentare, attraverso la piattaforma di cui al comma 3, l'istanza di rimborso delle spese e degli investimenti effettivamente sostenuti per la partecipazione alle manifestazioni fieristiche internazionali di settore di cui al comma 1. Il rimborso massimo erogabile è pari al 50 per cento delle spese e degli investimenti effettivamente sostenuti dai soggetti beneficiari ed è comunque contenuto entro il limite massimo del valore del buono assegnato. All'istanza di rimborso è allegata copia del buono e delle fatture attestanti le spese e gli investimenti sostenuti, con il dettaglio dei relativi costi. In caso di mancata presentazione, mediante la piattaforma di cui al comma 3 ed entro la data di scadenza del buono, della predetta documentazione o di presentazione di documentazione incompleta, al beneficiario non è erogato alcun rimborso.

7. Il Ministero dello sviluppo economico, ovvero il soggetto attuatore di cui al comma 8, secondo periodo, provvede al rimborso delle somme richieste ai sensi del comma 6 mediante accredito delle stesse, entro il 31 dicembre 2022, sul conto corrente comunicato dal beneficiario ai sensi del comma 4, alinea.

8. Con decreto direttoriale del Ministero dello sviluppo economico possono essere adottate ulteriori disposizioni per l'attuazione del presente articolo. Le procedure attuative nonché la predisposizione e la gestione della piattaforma di cui al comma 3 possono essere demandate dal medesimo Ministero a soggetti in house dello Stato, con oneri a valere sulle risorse di cui al comma 10, nel limite massimo complessivo dell'1,5 per cento dei relativi stanziamenti.

9. Le disposizioni del presente articolo si applicano nei limiti e alle condizioni di cui al regolamento (UE) n. 1407/2013 della Commissione, del 18 dicembre 2013, relativo all'applicazione degli articoli 107 e 108 del Trattato sul funzionamento dell'Unione europea agli aiuti «de minimis», al regolamento (UE) n. 1408/2013 della Commissione, del 18 dicembre 2013, relativo all'applicazione degli articoli 107 e 108 del Trattato sul funzionamento dell'Unione europea agli aiuti «de minimis» nel settore agricolo, e al regolamento (UE) n. 717/2014 della Commissione, del 27 giugno 2014, relativo all'applicazione degli articoli 107 e 108 del Trattato sul funzionamento dell'Unione europea agli aiuti «de minimis» nel settore della pesca e dell'acquacoltura.

10. Per le finalità di cui al presente articolo è autorizzata la spesa di 34 milioni di euro per l'anno 2022, alla cui copertura si provvede, quanto a 24 milioni di euro per l'anno 2022, mediante corrispondente utilizzo delle risorse del Fondo di conto capitale di cui all'articolo 34-ter, comma 5, della legge 31 dicembre 2009, n. 196, iscritto nello stato di previsione del Ministero dello sviluppo economico e, quanto a 10 milioni di euro per l'anno 2022, mediante corrispondente riduzione del fondo di cui all'articolo 18, comma 1, del presente decreto.