IperTesto Unico IperTesto Unico

Decreto legge 17.05.2022, n. 50

Misure urgenti in materia di politiche energetiche nazionali, produttività delle imprese e attrazione degli investimenti, nonché in materia di politiche sociali e di crisi ucraina. (G.U. 17.05.2022, n. 114)

Titolo I - Disposizioni in materia di energia e imprese

Capo III - Misure per la ripresa economica, la produttività delle imprese e l'attrazione degli investimenti

Art. 30 bis - Semplificazioni in materia di telecomunicazioni

1. Al codice delle comunicazioni elettroniche, di cui al decreto legislativo 1° agosto 2003, n. 259, sono apportate le seguenti modificazioni:

a) all'articolo 44:

1) dopo il comma 1 è inserito il seguente:

«1-bis. Le disposizioni dell'articolo 51, comma 3, sono applicabili anche nei casi in cui gli impianti e le opere di cui al comma 1 del presente articolo risultino già realizzate su beni immobili detenuti dagli operatori in base ad accordi di natura privatistica»;

2) al comma 10, primo periodo, dopo le parole: «di cui all'articolo 14 della legge 22 febbraio 2001, n. 36,» sono inserite le seguenti: «ove ne sia previsto l'intervento,»;

b) all'articolo 47, comma 1, è aggiunto, in fine, il seguente periodo: «Gli impianti temporanei di telefonia mobile di cui al presente comma rientrano tra gli interventi non soggetti ad autorizzazione paesaggistica, di cui all'articolo 2 del regolamento di cui al decreto del Presidente della Repubblica 13 febbraio 2017, n. 31»;

b) all'articolo 47, comma 1, è aggiunto, in fine, il seguente periodo: «Gli impianti temporanei di telefonia mobile di cui al presente comma rientrano tra gli interventi non soggetti ad autorizzazione paesaggistica, di cui all'articolo 2 del regolamento di cui al decreto del Presidente della Repubblica 13 febbraio 2017, n. 31»;

c) all'articolo 51, comma 3, primo periodo, dopo le parole: «dei beni immobili» sono inserite le seguenti: «o di diritti reali sugli stessi» e le parole: «può esperirsi» sono sostituite dalle seguenti: «l'operatore può esperire»;

d) all'articolo 55, comma 4, dopo le parole: «emana il decreto d'imposizione della servitù» sono inserite le seguenti: «entro quindici giorni dalla richiesta dell'intervento di installazione o di manutenzione di reti di comunicazione elettronica».