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Decreto legge 17.05.2022, n. 50

Misure urgenti in materia di politiche energetiche nazionali, produttività delle imprese e attrazione degli investimenti, nonché in materia di politiche sociali e di crisi ucraina. (G.U. 17.05.2022, n. 114)

Titolo II - Misure in materia di politiche sociali, di accoglienza e finanziarie

Capo I - Misure in materia di lavoro, pensioni e servizi ai cittadini e sport

Art. 34 - Personale che presta assistenza tecnica presso le sedi territoriali delle regioni per il funzionamento del Reddito di cittadinanza

1. Nelle more del completo espletamento delle procedure di selezione e di assunzione delle unità di personale da destinare ai centri per l'impiego di cui all'articolo 12, comma 3-bis, del decreto-legge 28 gennaio 2019, n. 4, convertito, con modificazioni, dalla legge 28 marzo 2019, n. 26, il personale già selezionato mediante procedura selettiva pubblica ai sensi dell'articolo 12, comma 3, del medesimo decreto-legge n. 4 del 2019, al fine di svolgere attività di assistenza tecnica presso le sedi territoriali delle regioni, con incarico di collaborazione ancora attivo al 30 aprile 2022 e terminato alla medesima data, è ricontrattualizzato dalla società ANPAL Servizi Spa, alle medesime condizioni degli incarichi terminati e per un periodo di due mesi a decorrere dal 1° giugno 2022, oltre che per lo svolgimento delle attività di assistenza tecnica connesse al Reddito di cittadinanza, anche per quelle connesse all'attuazione del programma Garanzia occupabilità dei lavoratori, di seguito denominato «programma GOL», di cui al decreto del Ministro del lavoro e delle politiche sociali 5 novembre 2021, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana n. 306 del 27 dicembre 2021, nell'ambito della Missione 5, Componente 1, del Piano nazionale di ripresa e resilienza dell'Italia. Le convenzioni tra l'ANPAL Servizi Spa e le singole amministrazioni regionali in cui sono definite le modalità di intervento con cui opera il personale dell'assistenza tecnica, di cui all'articolo 12, comma 3, del decreto-legge n. 4 del 2019, si intendono estese, su richiesta delle regioni, alle attività in favore dei beneficiari del programma GOL, anche se non beneficiari del Reddito di cittadinanza.

2. Agli oneri per la stipulazione dei contratti di cui al comma 1, per l'eventuale equipaggiamento dei soggetti ricontrattualizzati, nonché per la gestione amministrativa e il coordinamento delle loro attività, nel limite massimo di 13 milioni di euro per l'anno 2022, si provvede a valere sulle risorse assegnate alle regioni per il 2022 ai sensi dell'articolo 12, comma 3-bis, del decreto-legge n. 4 del 2019, convertito, con modificazioni, dalla legge n. 26 del 2019, inclusive delle risorse di cui articolo 1, comma 258, terzo e quarto periodo, della legge 30 dicembre 2018, n. 145, e non ancora utilizzate al 30 aprile 2022 per le assunzioni ivi previste, nonché per la proroga di contratti di cui all'articolo 40-bis del decreto-legge 6 novembre 2021, n. 152, convertito, con modificazioni, dalla legge 29 dicembre 2021, n. 233. A tal fine, le regioni comunicano al Ministero del lavoro e delle politiche sociali entro il 25 maggio 2022 gli oneri per il 2022 sostenuti fino al 30 aprile 2022 per le unità di personale già assunto ai sensi degli articoli 1, comma 258, della legge n. 145 del 2018 e 12, comma 3-bis del decreto-legge n. 4 del 2019 e i risparmi definitivamente conseguiti sulle risorse loro assegnate. Ove le risorse assegnate alle regioni e non utilizzate al 30 aprile 2022 non siano sufficienti per le finalità di cui al primo periodo, alla copertura della differenza si provvede a valere sulle risorse del Fondo per le politiche attive del lavoro, di cui all'articolo 1, comma 215, della legge 27 dicembre 2013, n. 147, che è corrispondentemente rideterminato con decreto del Ministro del lavoro e delle politiche sociali, di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze. Nelle more della definizione dei risparmi definitivamente conseguiti con le procedure di cui al secondo periodo, la somma di 13 milioni di euro è accantonata a valere sulle risorse del Fondo per le politiche attive del lavoro. In esito alla definizione dei risparmi definitivamente conseguiti, la quota di risorse accantonata e non utilizzata è disaccantonata con il medesimo decreto di cui al terzo periodo.

3. Le regioni che intendono avvalersi delle attività di assistenza tecnica di cui al comma 1 oltre il periodo di due mesi ivi indicato ne danno comunicazione al Ministero del lavoro e delle politiche sociali entro il 23 giugno 2022, procedendo entro il termine del 10 luglio 2022 all'aggiornamento degli oneri e dei risparmi comunicati ai sensi del comma 2, secondo periodo, alla data del 30 giugno 2022. L'eventuale proroga degli incarichi di collaborazione di cui al comma 1 per le regioni che ne fanno richiesta è effettuata a valere e nei limiti dei risparmi conseguiti e non già utilizzati ai sensi del comma 2 per un periodo massimo di tre mesi e comunque non oltre l'avvenuto completamento delle procedure di selezione e di assunzione delle unità di personale da destinare ai centri per l'impiego di cui all'articolo 12, comma 3-bis, del decreto-legge n. 4 del 2019, convertito, con modificazioni, dalla legge n. 26 del 2019. Il Ministero del lavoro e delle politiche sociali comunica all'ANPAL Servizi Spa le regioni che richiedono il prolungamento delle attività di assistenza tecnica e il periodo per il quale corrispondentemente prorogare gli incarichi di collaborazione di cui al comma 1.

4. Nell'ambito delle procedure di selezione e di assunzione delle unità di personale da destinare ai centri per l'impiego di cui all'articolo 12, comma 3-bis, del decreto-legge n. 4 del 2019, convertito, con modificazioni, dalla legge n. 26 del 2019, relativamente alle procedure non ancora bandite, l'aver prestato attività di assistenza tecnica presso le sedi territoriali delle regioni per garantire l'avvio e il funzionamento del Reddito di cittadinanza ai sensi dell'articolo 12, comma 3, del decreto-legge n. 4 del 2019, costituisce titolo per un punteggio aggiuntivo definito nei bandi delle stesse procedure.