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Decreto legge 17.05.2022, n. 50

Misure urgenti in materia di politiche energetiche nazionali, produttività delle imprese e attrazione degli investimenti, nonché in materia di politiche sociali e di crisi ucraina. (G.U. 17.05.2022, n. 114)

Titolo II - Misure in materia di politiche sociali, di accoglienza e finanziarie

Capo IV - Disposizioni in materia di spesa pubblica e altre misure urgenti

Art. 50 - Recepimento degli articoli 1 e 3 della direttiva (UE) 2019/2177 del Parlamento Europeo e del Consiglio del 18 dicembre 2019 e disposizioni in materia di aiuti di Stato.

1. Al decreto legislativo 21 novembre 2007, n. 231 sono apportate le seguenti modificazioni:

a) all'articolo 1, comma 1, la lettera a) è sostituita dalla seguente:

«a) ABE: Autorità europea di vigilanza (Autorità bancaria europea) istituita dal regolamento (UE) n. 1093/2010 del Parlamento europeo e del Consiglio del 24 novembre 2010»;

b) all'articolo 2, comma 6-bis, dopo le parole «del regolamento (UE) 2016/679» sono inserite le seguenti «e del regolamento (UE) 2018/1725»;

c) all'articolo 7, comma 4, le parole «alle Autorità di vigilanza europee» sono sostituite dalle seguenti «all'ABE»;

d) all'articolo 14, comma 5, le parole «alle Autorità di vigilanza europee» sono sostituite dalle seguenti «all'ABE».

2. Al decreto legislativo 24 febbraio 1998, n. 58, sono apportate le seguenti modificazioni:

a) all'articolo 1, comma 6-undecies:

1) la lettera a) è sostituita dalla seguente:

«a) "dispositivo di pubblicazione autorizzato" o "APA": un soggetto quale definito all'articolo 2, paragrafo 1, punto 34), del regolamento (UE) n. 600/2014 a cui si applica la deroga prevista dall'articolo 2, paragrafo 3, del medesimo regolamento e dai relativi atti delegati»;

2) la lettera c) è sostituita dalla seguente:

«c) "meccanismo di segnalazione autorizzato" o "ARM": un soggetto quale definito all'articolo 2, paragrafo 1, punto 36), del regolamento (UE) n. 600/2014 a cui si applica la deroga prevista dall'articolo 2, paragrafo 3, del medesimo regolamento e dai relativi atti delegati»;Q

3) le lettere b), d), e) sono abrogate;

b) all'articolo 1, comma 6-duodecies, la lettera c) è abrogata;

c) all'articolo 4, comma 2-ter, primo periodo, le parole «servizi di comunicazione dati» sono sostituite dalle seguenti: «APA o ARM»;

d) la rubrica del Titolo I-ter della Parte III è sostituita dalla seguente «AUTORIZZAZIONE E VIGILANZA DI APA E ARM»;

e) all'articolo 79:

1) il comma 1 è sostituito dal seguente:

«1. La gestione di un APA o di un ARM è soggetta ad autorizzazione preventiva da parte della CONSOB, in conformità a quanto previsto dal Titolo IV-bis del regolamento (UE) n. 600/2014 e dai relativi atti delegati. La CONSOB revoca l'autorizzazione concessa ai sensi del presente comma quando ricorrono i presupposti di cui all'articolo 27-sexies del regolamento (UE) n. 600/2014.»;

2) dopo il comma 1 è inserito il seguente:

«1-bis. La CONSOB pubblica sul proprio sito internet l'elenco dei soggetti autorizzati ai sensi del comma 1.»;

3) il comma 2 è sostituito dal seguente:

«2. La CONSOB vigila sui soggetti di cui al comma 1 e sui gestori delle sedi di negoziazione che forniscono i servizi di un APA o di un ARM per accertare che essi rispettino le condizioni di esercizio previste dal regolamento (UE) n. 600/2014 e dai relativi atti delegati. A tali fini la CONSOB esercita i poteri previsti dagli articoli 62-octies, 62-novies e 62-decies, comma 1, lettere a), b) e d).»;

4) dopo il comma 2 è aggiunto il seguente:

«2-bis. La CONSOB può disciplinare con regolamento la procedura di autorizzazione e di revoca di cui al comma 1.»;

f) l'articolo 79-bis è abrogato;

g) l'articolo 79-ter è abrogato;

h) l'articolo 79-ter.1 è abrogato;

i) all'articolo 166:

1) al comma 1, la lettera c-bis) è sostituita dalla seguente:

«c-bis) gestisce un APA o un ARM a cui si applicherebbe la deroga prevista dall'articolo 2, paragrafo 3, del regolamento (UE) n. 600/2014 e dai relativi atti delegati.»;

2) al comma 3 le parole «i servizi di comunicazione dati» sono sostituite dalle seguenti: «la gestione di un APA o di un ARM a cui si applicherebbe la deroga prevista dall'articolo 2, paragrafo 3, del regolamento (UE) n. 600/2014 e dai relativi atti delegati»;

l) all'articolo 188, il comma 1 è sostituito dal seguente:

«1. L'uso, nella denominazione o in qualsivoglia segno distintivo o comunicazione rivolta al pubblico, delle parole "Sim" o "società di intermediazione mobiliare" o "impresa di investimento"; "Sgr" o "società di gestione del risparmio"; "Sicav" o "società di investimento a capitale variabile"; "Sicaf" o "società di investimento a capitale fisso"; "Eu-VECA" o "fondo europeo per il venture capital"; "Eu-SEF" o "fondo europeo per l'imprenditoria sociale"; "ELTIF" o "fondo di investimento europeo a lungo termine"; "FCM" o "fondo comune monetario"; "APA" o "dispositivo di pubblicazione autorizzato" a cui si applicherebbe la deroga prevista dall'articolo 2, paragrafo 3, del regolamento (UE) n. 600/2014 e dai relativi atti delegati; "ARM" o "meccanismo di segnalazione autorizzato" a cui si applicherebbe la deroga prevista dall'articolo 2, paragrafo 3, del regolamento (UE) n. 600/ 2014 e dai relativi atti delegati; "mercato regolamentato"; "mercato di crescita per le piccole e medie imprese"; ovvero di altre parole o locuzioni, anche in lingua straniera, idonee a trarre in inganno sulla legittimazione allo svolgimento dei servizi o delle attività di investimento o del servizio di gestione collettiva del risparmio o della gestione di un APA o di un ARM o dell'attività di gestione di mercati regolamentati è vietato a soggetti diversi, rispettivamente, dalle imprese di investimento, dalle società di gestione del risparmio, dalle Sicav, dalle Sicaf, dai soggetti abilitati a tenore dei regolamenti (UE) n. 345/2013, relativo ai fondi europei per il venture capital (EuVECA), n. 346/2013, relativo ai fondi europei per l'imprenditoria sociale (EuSEF), 2015/760, relativo ai fondi di investimento europei a lungo termine, e 2017/1131, relativo ai fondi comuni monetari, dai soggetti di cui all'articolo 79, dai mercati regolamentati e dai sistemi registrati come un mercato di crescita per le piccole e medie imprese, ai sensi del presente decreto. Chiunque contravviene al divieto previsto dal presente articolo è punito con la sanzione amministrativa pecuniaria da euro cinquemila fino a euro cinque milioni. Se la violazione è commessa da una società o un ente, è applicata la sanzione amministrativa pecuniaria da euro trentamila fino a euro cinque milioni, ovvero fino al 10 per cento del fatturato, quando tale importo è superiore a euro cinque milioni e il fatturato è determinabile ai sensi dell'articolo 195, comma 1-bis.»;

m) all'articolo 190.3:

1) alla rubrica, le parole «e dei servizi di comunicazioni dati» sono soppresse;

2) la lettera f) è abrogata;

n) alla rubrica dell'articolo 190-bis le parole «comunicazioni dati» sono sostituite dalle seguenti: «di APA e di ARM»;

o) all'articolo 194-quinquies, comma 1:

1) alla lettera a-ter) le parole «e 79-ter.1,» sono soppresse;

2) alla lettera a-quater) dopo le parole «e delle relative disposizioni attuative» sono aggiunte, le seguenti: «e, in caso di APA o di ARM, degli articoli 27-octies, paragrafi da 1 a 5, e 27-decies, paragrafi da 1 a 4, del medesimo regolamento».

3. Fermo restando quanto previsto dall'articolo 54-bis del regolamento (UE) n. 600/2014, del Parlamento europeo e del Consiglio, del 15 maggio 2014, come modificato dal regolamento (UE) 2019/2175, del Parlamento europeo e del Consiglio, del 18 dicembre 2019, la CONSOB delibera sulle istanze di autorizzazione presentate ai sensi della Parte III, Titolo I-ter, del decreto legislativo 24 febbraio 1998, n. 58, nel testo previgente alle modifiche apportate dal presente articolo, pervenute prima del 1° ottobre 2021.

4. Dall'attuazione delle disposizioni di cui ai commi 1, 2 e 3 non devono derivare nuovi o maggiori oneri a carico della finanza pubblica. Le amministrazioni interessate provvedono agli adempimenti di cui al presente articolo con le risorse umane, strumentali e finanziarie disponibili a legislazione vigente.

5. All'articolo 53 del decreto-legge 19 maggio 2020, n. 34, convertito, con modificazioni, dalla legge 17 luglio 2020, n. 77, dopo il comma 1-ter è aggiunto il seguente:

«1-quater. In ragione delle straordinarie condizioni economiche determinatesi a seguito della grave crisi internazionale in atto in Ucraina, la disposizione di cui al comma 1 si applica agli aiuti previsti da atti legislativi o amministrativi adottati, a livello nazionale, regionale o territoriale, ai sensi e nella vigenza della comunicazione della Commissione europea del 23 marzo 2022, C (2022) 1890, recante "Quadro temporaneo di crisi per misure di aiuto di Stato a sostegno dell'economia a seguito dell'aggressione della Russia contro l'Ucraina", e successive modificazioni.».