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Decreto legge 17.05.2022, n. 50

Misure urgenti in materia di politiche energetiche nazionali, produttività delle imprese e attrazione degli investimenti, nonché in materia di politiche sociali e di crisi ucraina. (G.U. 17.05.2022, n. 114)

Titolo II - Misure in materia di politiche sociali, di accoglienza e finanziarie

Capo IV - Disposizioni in materia di spesa pubblica e altre misure urgenti

Art. 51 - Disposizioni in materia di pubblica amministrazione

1. Gli incarichi di collaborazione autorizzati ai sensi dell'articolo 24, comma 1, del decreto-legge 14 agosto 2020, n. 104, convertito, con modificazioni, dalla legge 13 ottobre 2020, n. 126, possono essere rinnovati fino al 31 dicembre 2022, entro il limite di spesa di euro 10.236.500 per l'anno 2022. Per la durata e con la scadenza di cui al primo periodo, possono essere altresì autorizzati, ai sensi del medesimo articolo 24, comma 1, ulteriori incarichi, per un importo massimo di 40.000 euro per singolo incarico, entro il limite di spesa di 1.600.000 euro per l'anno 2022.

2. La segreteria tecnica di cui all'articolo 29, comma 4, del decreto-legge 31 maggio 2021, n. 77, convertito, con modificazioni, dalla legge 29 luglio 2021, n. 108, può essere integrata di ulteriori esperti di comprovata qualificazione professionale ai sensi dell'articolo 7, comma 6, del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, per la durata massima di trentasei mesi, per un importo massimo di 50.000 euro lordi annui per singolo incarico, entro il limite di spesa di euro 1.500.000 per ciascuno degli anni 2022, 2023 e 2024.

3. All'articolo 1-bis, comma 6, ultimo periodo, del decreto-legge 9 giugno 2021, n. 80, convertito, con modificazioni, dalla legge 6 agosto 2021, n. 113, le parole «pari a 5 milioni di euro per ciascuno degli anni dal 2021 al 2026» sono sostituite dalle seguenti: «pari a 5 milioni di euro per l'anno 2021 e a 7,5 milioni per gli anni dal 2022 al 2026».

4. Agli oneri derivanti dai commi 1, 2 e 3, pari a 15.836.500 euro per l'anno 2022, 4 milioni di euro per ciascuno degli anni 2023 e 2024 e 2,5 milioni di euro per ciascuno degli anni 2025 e 2026, si provvede, quanto a 11,832 milioni di euro per l'anno 2022, mediante corrispondente riduzione dello stanziamento del fondo speciale di parte corrente iscritto, ai fini del bilancio triennale 2022-2024, nell'ambito del programma «Fondi di riserva e speciali» della missione «Fondi da ripartire» dello stato di previsione del Ministero dell'economia e delle finanze per l'anno 2022, allo scopo parzialmente utilizzando l'accantonamento relativo al Ministero della cultura, e, quanto a 4.004.500 euro per l'anno 2022, 4 milioni di euro per ciascuno degli anni 2023 e 2024 e 2,5 milioni di euro per ciascuno degli anni 2025 e 2026, si provvede ai sensi dell'articolo 58.

5. Al fine di assicurare la pronta operatività e la funzionalità del Dipartimento della protezione civile della Presidenza del Consiglio dei ministri, in deroga al termine di durata biennale previsto dall'articolo 35, comma 5-ter, del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, la validità delle graduatorie del concorso pubblico per titoli ed esami, per il reclutamento di 13 unità di personale dirigenziale di seconda fascia da inquadrare nel ruolo speciale della protezione civile della Presidenza del Consiglio dei ministri, bandito con delibera della Commissione RIPAM 7 settembre 2018, pubblicata nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana n. 77 del 28 settembre 2018, è prorogata di due anni.

6. L'articolo 1, comma 7, secondo periodo, del decreto legislativo 30 gennaio 2006, n. 26, si interpreta nel senso che ciascuna delle sedi della Scuola superiore della magistratura può comprendere più uffici anche non ubicati nel medesimo immobile, entro i limiti delle disponibilità finanziarie della Scuola.

7. All'articolo 51, comma 2, del decreto-legge 26 ottobre 2019, n. 124, convertito, con modificazioni, dalla legge 19 dicembre 2019, n. 157, dopo la lettera f-quinquies) è aggiunta la seguente:

«f-sexies) il Consiglio superiore della magistratura, al fine di assicurare la sicurezza, la continuità e lo sviluppo del sistema informatico del governo autonomo della magistratura ordinaria.».

8. Al decreto legislativo 15 marzo 2010, n. 66 sono apportate le seguenti modificazioni:

a) all'articolo 25, comma 2, lettera b), dopo il numero 1) è inserito il seguente:

«1-bis) al Comandante del Comando operativo di vertice interforze;»;

b) all'articolo 26, comma 1, lettera a), dopo le parole «Capi di stato maggiore di Forza armata» sono inserite le seguenti: «, il Comandante del Comando operativo di vertice interforze»;

c) all'articolo 28:

1) al comma 1, secondo periodo, dopo le parole «i Capi di stato maggiore di Forza armata» sono inserite le seguenti: «, il Comandante del Comando operativo di vertice interforze»;

2) al comma 2, dopo le parole «per i Capi di stato maggiore di Forza armata» sono inserite le seguenti: «, per il Comandante del Comando operativo di vertice interforze,»;

d) all'articolo 29:

1) al comma 1, le parole «, posto alle dirette dipendenze del Capo di stato maggiore della difesa,» sono soppresse e le parole «collegamento con i» sono sostituite dalle seguenti: «coordinamento dei»;

2) al comma 1-bis, dopo le parole «del Comando operativo di vertice interforze» sono inserite le seguenti: «dipende dal Capo di stato maggiore della difesa ed»;

e) all'articolo 88, comma 1, le parole «e di unità terrestri, navali e aeree» sono sostituite dalle seguenti: «e di unità terrestri, navali, aeree, cibernetiche e aero-spaziali» e le parole «preposte alla difesa del territorio nazionale e delle vie di comunicazione marittime e aeree» sono sostituite dalle seguenti: «preposte alla difesa del territorio nazionale, delle vie di comunicazione marittime e aeree, delle infrastrutture spaziali e dello spazio cibernetico in ambito militare»;

f) all'articolo 92, comma 4, le parole «legge 3 agosto 2007, n. 124» sono sostituite dalle seguenti: «legge 3 agosto 2007, n. 124, nonché quelli di cui all'articolo 5, comma 5, del decreto-legge 14 giugno 2021, n. 82, convertito, con modificazioni, dalla legge 4 agosto 2021, n. 109»;

g) all'articolo 168:

1) al comma 1, dopo le parole «più anziano in ruolo» sono inserite le seguenti: «tra quelli che si trovano ad almeno un anno dal limite di età per la cessazione dal servizio permanente»;

2) al comma 2, le parole «massima di un anno, salvo che nel frattempo non deve cessare dal servizio permanente effettivo per limiti di età o per altra causa;» sono sostituite dalle seguenti: «di un anno, senza possibilità di proroga o rinnovo. Se, al termine del mandato di un anno, non è presente in ruolo alcun generale di corpo d'armata che si trova ad almeno un anno dal limite di età per la cessazione dal servizio permanente, il Vice comandante generale in carica è confermato nell'incarico sino a un massimo di due anni e comunque non oltre la data di cessazione dal servizio permanente. Il Vice comandante generale»;

3) al comma 3, le parole «più anziano» sono sostituite dalle seguenti: «di cui al comma 1» e dopo le parole «ordine di anzianità» sono inserite le seguenti: «tra quelli che si trovano ad almeno un anno dal limite di età per la cessazione dal servizio permanente»;

h) all'articolo 909, comma 2, dopo la lettera b) è inserita la seguente:

«b-bis) il Comandante del Comando operativo di vertice interforze;»;

i) all'articolo 1094, comma 3, primo periodo, dopo le parole «o di Forza armata,» sono inserite le seguenti: «il Comandante del Comando operativo di vertice interforze,»;

l) all'articolo 1378, comma 1, dopo la lettera d) è inserita la seguente:

«d-bis) al Comandante del Comando operativo di vertice interforze, nell'area di competenza, nei confronti del personale militare dipendente;».

8-bis. Al codice dell'ordinamento militare, di cui al decreto legislativo 15 marzo 2010, n. 66, sono apportate le seguenti modificazioni:

a) la lettera a) del comma 2 dell'articolo 174 è sostituita dalla seguente:

«a) Comando unità mobili e Comando unità specializzate, ciascuno retto da generale di corpo d'armata, che esercitano funzioni di alta direzione, di coordinamento e di controllo nei confronti dei comandi dipendenti»;

b) all'articolo 174-bis, comma 2-ter, le parole: «il Comando carabinieri per la tutela forestale e il Comando carabinieri per la tutela della biodiversità e dei parchi» sono sostituite dalle seguenti: «il Comando carabinieri per la tutela forestale e dei parchi e il Comando carabinieri per la tutela della biodiversità»;

c) la lettera a) del comma 1 dell'articolo 826 è sostituita dalla seguente:

«a) generali di divisione o di brigata: 1»;

d) la lettera a) del comma 1 dell'articolo 827 è sostituita dalla seguente:

«a) generali di divisione o di brigata: 1»;

e) la lettera a) del comma 1 dell'articolo 828 è sostituita dalla seguente:

«a) generali di divisione o di brigata: 1»;

f) la lettera a) del comma 4 dell'articolo 1047 è sostituita dalla seguente:

«a) presidente: non inferiore a generale di divisione».

8-ter. Tenuto conto delle specifiche e particolari circostanze che caratterizzano le operazioni svolte dalle forze speciali delle Forze armate e della necessità di garantire l'immediatezza e la continuità degli interventi di soccorso, è istituita la qualifica del «soccorritore militare per le forze speciali», in possesso di titolo conseguito all'esito della frequentazione di appositi corsi di formazione, il quale può effettuare manovre per il sostegno di base e avanzato delle funzioni vitali e per il supporto di base e avanzato nella fase di gestione pre-ospedaliera del traumatizzato.

8-quater. Con decreto del Ministro della difesa, di concerto con il Ministro della salute, da adottare entro centottanta giorni dalla data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto, sono stabiliti i criteri e i percorsi di formazione, da attivare nell'ambito delle risorse disponibili a legislazione vigente per le finalità formative, per l'accesso alla qualifica di cui al comma 8-ter, nonché i limiti e le modalità di intervento dei soccorritori militari per le forze speciali.

9. In ragione dell'evento cibernetico che ha interessato i sistemi informatici del Ministero della transizione ecologica, i termini ordinatori o perentori, propedeutici, endoprocedimentali, finali ed esecutivi, relativi allo svolgimento dei procedimenti amministrativi, anche autorizzatori, di competenza del Ministero medesimo e pendenti alla data del 6 aprile 2022, ovvero iniziati nei trenta giorni successivi a tale data, sono differiti di sessanta giorni. La disposizione di cui al primo periodo non si applica ai termini relativi ai procedimenti per l'attuazione dei traguardi e degli obiettivi del Piano nazionale di ripresa e resilienza da realizzarsi entro il secondo trimestre 2022.

10. Ferme restando le competenze delle altre Autorità nazionali già designate, l'Autorità per le garanzie nelle comunicazioni è designata, ai sensi dell'articolo 9 del regolamento (UE) n. 833/2014 del Consiglio, del 31 luglio 2014, quale autorità competente a svolgere la vigilanza sull'osservanza, da parte degli operatori del settore, del divieto di cui all'articolo 2-septies del medesimo regolamento (UE) n. 833/2014, introdotto dall'articolo 1, numero 1), del regolamento (UE) 2022/350 del Consiglio, del 1° marzo 2022.

11. Agli oneri derivanti dal comma 8, lettere a), b), c), d), h), i), l), pari a euro 408.813 annui a decorrere dal 2022, si provvede mediante corrispondente riduzione dello stanziamento del fondo speciale di parte corrente iscritto, ai fini del bilancio triennale 2022-2024, nell'ambito del programma «Fondi di riserva e speciali» della missione «Fondi da ripartire» dello stato di previsione del Ministero dell'economia e delle finanze per l'anno 2022, allo scopo parzialmente utilizzando l'accantonamento relativo al Ministero della difesa.