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Decreto legge 17.05.2022, n. 50

Misure urgenti in materia di politiche energetiche nazionali, produttività delle imprese e attrazione degli investimenti, nonché in materia di politiche sociali e di crisi ucraina. (G.U. 17.05.2022, n. 114)

Titolo II - Misure in materia di politiche sociali, di accoglienza e finanziarie

Capo IV - Disposizioni in materia di spesa pubblica e altre misure urgenti

Art. 54 - Disposizioni urgenti per i trasporti in condizioni di eccezionalità

1. All'articolo 10 del codice della strada, di cui al decreto legislativo 30 aprile 1992, n. 285, sono apportate le seguenti modificazioni:

a) al comma 2, lettera b):

1) dopo il secondo periodo è inserito il seguente: «Entro i suddetti limiti di massa complessiva, il trasporto può essere effettuato con autoveicoli o complessi di autoveicoli isolati aventi un numero di assi superiore a quello indicato»;

2) al terzo periodo, dopo le parole: «complessi di veicoli a otto» sono inserite le seguenti: «o più»;

b) al comma 10-bis:

1) alla lettera b), alinea, dopo le parole: «complessi di veicoli a otto» sono inserite le seguenti: «o più»;

2) dopo la lettera b) è aggiunta la seguente:

«b-bis) la disciplina transitoria da applicare, nelle more dell'effettuazione delle verifiche di cui alle lettere a) o b), ivi comprese le eventuali misure, anche di natura organizzativa o gestionale, di mitigazione del rischio applicabili, comunque, non oltre il 30 settembre 2023».

2. All'articolo 7-bis, comma 2, del decreto-legge 21 ottobre 2021, n. 146, convertito, con modificazioni, dalla legge 17 dicembre 2021, n. 215, le parole «30 aprile 2022», ovunque ricorrano, sono sostituite dalle seguenti: «31 luglio 2022».