Decreto M.I. 10.03.2022, n. 60
1. Il personale docente ed educativo, inserito a pieno titolo o con riserva, nelle fasce I, II, III e aggiuntiva di seguito, per semplicità, denominata "IV" delle graduatorie ad esaurimento costituite in ogni provincia, può chiedere:
a) l'aggiornamento del punteggio con cui è inserito in graduatoria;
b) il reinserimento in graduatoria, con il recupero del punteggio maturato all'atto della cancellazione per non aver presentato domanda di permanenza e/o aggiornamento nei bienni/trienni precedenti, ai sensi dell'articolo 1 comma 1 bis del decreto-legge 7 aprile 2004, n. 97, convertito, con modificazioni, dalla legge 4 giugno 2004, n. 143;
c) la permanenza in graduatoria a pieno titolo o con riserva o lo scioglimento della stessa.
A norma dell'articolo 1, comma 1-bis del decreto-legge 7 aprile 2004, n. 97, convertito, con modificazioni, dalla legge 4 giugno 2004, n. 143, la permanenza, a pieno titolo o con riserva, nelle graduatorie ad esaurimento avviene su domanda dell'interessato, da presentarsi con le modalità ed i termini di cui al successivo articolo 9. La mancata presentazione della domanda comporta la cancellazione dalla graduatoria per gli anni scolastici successivi. A domanda dell'interessato da presentarsi entro il successivo termine di aggiornamento sarà consentito il reinserimento in graduatoria, con il recupero del punteggio maturato all'atto della cancellazione;
d) il trasferimento da una provincia ad un'altra nella quale verrà collocato, per ciascuna delle graduatorie di inclusione, anche con riserva, nella corrispondente fascia di appartenenza con il punteggio spettante, eventualmente aggiornato a seguito di contestuale richiesta.
La richiesta di trasferimento da una provincia ad altra comporta, automaticamente, il trasferimento da tutte le graduatorie ad esaurimento in cui l'aspirante è iscritto e, conseguentemente, la cancellazione da tutte le graduatorie ad esaurimento della provincia di provenienza.
2. Le situazioni soggette a scadenza, quali il diritto di usufruire della preferenza a parità di punteggio, devono essere riconfermate, anche nel caso di sola permanenza. Pertanto, il personale interessato nel compilare la domanda deve barrare le apposite caselle della relativa sezione. In mancanza, i titoli di preferenza non vengono riconfermati nelle graduatorie ad esaurimento. Analogamente, gli interessati debbono confermare il diritto a beneficiare della priorità nella scelta della sede, di cui agli articoli 21 e 33 della legge n.104 del 1992, compilando l'apposita sezione fermi restando gli adempimenti previsti dalla specifica normativa in materia citata in premessa. Tale sezione deve essere compilata anche dagli aspiranti che acquisiscono il titolo a beneficiare della priorità nella scelta della sede entro la data di scadenza della domanda di aggiornamento/permanenza.
3. Ai fini dell'assunzione sui posti riservati i candidati interessati devono dichiarare di essere iscritti nelle liste del collocamento obbligatorio, di cui all'articolo 8 della legge 12 marzo 1999, n. 68, in quanto disoccupati alla scadenza dei termini per la presentazione della domanda di aggiornamento, salvo che abbiano già reso identica dichiarazione in occasione della presentazione di precedenti istanze di aggiornamento o di nuova iscrizione, fermi restando gli adempimenti previsti dalla specifica normativa in materia citata in premessa. In quest'ultimo caso gli interessati devono pertanto riconfermare soltanto il diritto alla riserva suddetta. Coloro che invece richiedono per la prima volta il diritto alla riserva dei posti e che non possono produrre il certificato di disoccupazione poiché occupati con contratto a tempo determinato alla data di scadenza della domanda di aggiornamento, indicheranno la data e la procedura in cui hanno presentato in precedenza la certificazione richiesta.
4. Il personale docente ed educativo, già appartenente alle graduatorie ad esaurimento di prima fascia di due province, a seguito della prima integrazione delle graduatorie permanenti, mantiene il diritto ad essere inserito, per le medesime graduatorie, nelle stesse province ed invia ad entrambe le province l'istanza di aggiornamento / reinserimento / permanenza ferma restando la possibilità di trasferimento, da una o da entrambe le province secondo quanto previsto al precedente comma 1, lett. d.
5. Al punteggio posseduto dai candidati già iscritti in graduatoria di I, II, III e IV fascia, si aggiunge quello relativo ai nuovi titoli e servizi conseguiti successivamente al 16 maggio 2019 - termine per la presentazione delle domande di partecipazione alla procedura di integrazione delle graduatorie ad esaurimento, indetta ai sensi del decreto ministeriale n. 374 del 24 aprile 2019 - ed entro la data di scadenza del termine di presentazione delle domande, ovvero a quelli già posseduti, ma non presentati entro la suddetta data del 16 maggio 2019. I servizi svolti nell'anno scolastico 2018/2019 dopo il 16 maggio 2019 possono essere dichiarati solo se l'aspirante non abbia raggiunto il punteggio massimo consentito nel medesimo anno scolastico.
6. I docenti di cui all'articolo 1, comma 1, lett. b del presente decreto aggiungono i titoli conseguiti a quelli posseduti e valutati antecedentemente alla cancellazione dalla graduatoria.
7. A parità di punteggio e prima ancora dell'applicazione dei titoli di preferenza di cui all'articolo 5 del decreto del Presidente della Repubblica n. 487 del 1994, precede il candidato che può vantare maggiore anzianità di iscrizione nella medesima graduatoria.