Decreto M.I. 10.03.2022, n. 60
1. Con il presente decreto sono aggiornate le graduatorie di istituto di I fascia per gli anni scolastici 2022/2023, 2023/2024 e 2024/2025.
2. Hanno titolo a presentare domanda di inserimento nella I fascia delle graduatorie di istituto gli aspiranti inseriti nelle graduatorie ad esaurimento di cui al presente decreto, per il medesimo posto o classe di concorso al quale si riferisce la graduatoria di istituto, secondo le modalità di cui all'articolo 5, commi 3 e 5, del Regolamento adottato con D.M. 13 giugno 2007 n. 131.
3. Gli aspiranti di cui al comma precedente conseguono l'inserimento nelle graduatorie di Istituto di I fascia per effetto della presentazione dell'Istanza di scelta delle istituzioni scolastiche, secondo la graduazione derivante dall'automatica trasposizione dell'ordine di scaglione, di punteggio e di precedenza con cui figurano nelle corrispondenti graduatorie ad esaurimento.
4. La costituzione degli elenchi di sostegno delle istituzioni scolastiche avviene secondo le specifiche disposizioni impartite all'articolo 6 del Regolamento, con eccezione delle disposizioni relative alla formazione degli elenchi di sostegno nelle scuole secondarie di secondo grado, che, ai sensi dell'articolo 15, commi 3-bis e 3-ter del decreto-legge 12 settembre 2013, n. 104, convertito con modificazioni dalla legge 8 novembre 2013, n. 128, vengono costituiti in unico elenco, senza alcuna suddivisione in aree disciplinari, anche relativamente alla prima fascia.
5. Gli aspiranti presentano la domanda di cui ai commi precedenti unicamente in modalità telematica, ai sensi del decreto legislativo 7 marzo 2005, n. 82, attraverso l'applicazione "Istanze on Line POLIS" previo possesso delle credenziali SPID, o, in alternativa, di un'utenza valida per l'accesso ai servizi presenti nell'area riservata del Ministero con l'abilitazione specifica al servizio "Istanze on Line POLIS". Le istanze presentate con modalità diverse non saranno prese in considerazione. I candidati, collegandosi all'indirizzo https://www.miur.gov.it/, accedono, attraverso il percorso Argomenti e Servizi > Scuola > Reclutamento e servizio del personale scolastico > Graduatorie ad esaurimento, alla pagina dedicata.
6. Con successivo avviso, da pubblicarsi sul sito del Ministero e degli Uffici scolastici regionali, verranno rese note le date di apertura e di chiusura delle istanze.
7. L'aspirante a supplenza può presentare domanda indicando sino a venti istituzioni scolastiche della provincia prescelta, con il limite, per quanto riguarda la scuola dell'infanzia e primaria, di 10 istituzioni di cui, al massimo, 2 circoli didattici; le indicazioni relative a istituti comprensivi si valutano per la scuola dell'infanzia e primaria solo entro il predetto limite di 10 istituzioni. Nell'ambito del numero delle istituzioni sopra specificato, gli aspiranti a supplenze nelle scuole dell'infanzia e primaria possono indicare fino ad un massimo di 2 circoli didattici e 5 istituti comprensivi in cui dichiarino la propria disponibilità ad accettare supplenze brevi fino a 10 giorni con particolari e celeri modalità di interpello e presa di servizio.
8. Per coloro che sono inclusi nelle graduatorie ad esaurimento di due province, la provincia di inclusione nelle graduatorie di istituto di I fascia coincide con quella prescelta ai fini del conferimento delle supplenze, ai sensi dell'articolo 2, comma 3 del Regolamento.
9. Coloro che hanno titolo ad essere inclusi nelle graduatorie ad esaurimento di una sola provincia hanno facoltà di scegliere, ai fini dell'inclusione nelle graduatorie di istituto, una provincia diversa da quella in cui figurano inclusi nelle graduatorie ad esaurimento medesime. Tale diversa provincia dovrà comunque coincidere con quella prescelta ai fini dell'inclusione nelle Graduatorie provinciali per supplenza di cui all'articolo 4, comma 6 bis, della legge 6 maggio 1999 n. 124 e nelle correlate graduatorie di istituto di II e III fascia. Resta inoltre preclusa, ai sensi dell'articolo 4, comma 1, del Regolamento adottato con D.M. 13 giugno 2007 n. 131, la cumulabilità di rapporti di lavoro in due diverse province.
10. L'eventuale iscrizione con riserva in I fascia non pregiudica la permanenza a pieno titolo, per il medesimo insegnamento, nella I fascia delle Graduatorie provinciali per le supplenze di cui all'articolo 4, comma 6 bis, della legge 3 maggio 1999, n 124, e nella corrispondente II fascia delle graduatorie di istituto.