Decreto M.I. 10.03.2022, n. 60
1. È ammessa la regolarizzazione delle domande presentate in forma incompleta o parziale. In tal caso la competente autorità assegna all'aspirante un breve termine perentorio per la regolarizzazione.
2. È motivo di esclusione:
a) la domanda presentata fuori termine;
b) la domanda presentata in modalità difforme da quanto descritto ai commi 4, 5 e 6 dell'articolo 9 del presente decreto.
3. Sono, altresì, esclusi dalla procedura, pur avendo presentato la domanda nei termini previsti, coloro che non risultino in possesso dei requisiti prescritti o che abbiano violato le disposizioni di cui all'articolo 1, concernenti l'obbligo di presentare la domanda di trasferimento nelle graduatorie ad esaurimento in non più di una provincia.
4. L'esclusione è disposta con riferimento alle dichiarazioni rese dal candidato nella domanda, ovvero alla documentazione prodotta, ovvero ancora agli accertamenti effettuati dalla competente autorità scolastica.
5. Le violazioni della normativa in materia di autocertificazione che emergano dai controlli di cui al precedente comma 4 e al successivo articolo 16 sono soggette a sanzioni civili, penali ed amministrative.