Decreto M.I. 10.03.2022, n. 60
1. Il Direttore dell'Ufficio Scolastico Regionale o un dirigente delegato dispone la pubblicazione, sul sito internet dell'Ufficio di Ambito territoriale di riferimento, delle graduatorie provinciali ad esaurimento provvisorie, aggiornate secondo le disposizioni del presente decreto.
2. In sede di pubblicazione dovranno essere osservate le disposizioni di cui al Regolamento n. 2016/679/UE.
3. Va espressamente indicato, in una alla pubblicazione, il possesso, da parte di ciascun aspirante iscritto in graduatoria, dell'idoneità all'insegnamento della lingua inglese nella scuola primaria, dell'eventuale titolo di specializzazione all'insegnamento su posto di sostegno o del titolo di specializzazione all'insegnamento secondo l'indirizzo didattico differenziato Montessori, Pizzigoni o Agazzi. Ai fini dello svolgimento delle attività su posto di sostegno agli alunni disabili, sono predisposti appositi elenchi, nei quali sono evidenziati i docenti che hanno conseguito il titolo di abilitazione o di specializzazione a seguito dei corsi speciali, di cui al D.M. n. 21 del 2005, che all'articolo 7, comma 9, prescrive l'obbligo per gli interessati, sussistendone le condizioni, di stipulare contratti a tempo indeterminato e determinato con priorità su posto di sostegno. Per l'insegnamento della lingua inglese nella scuola primaria è predisposto un elenco, articolato in due fasce, in cui vengono inseriti, sulla base della fascia di appartenenza, del punteggio e delle altre situazioni personali conseguite in graduatoria ad esaurimento, i candidati in possesso della specifica idoneità all'insegnamento della lingua inglese, conseguita con procedura concorsuale o di idoneità all'insegnamento nella scuola primaria o con la laurea in Scienze della formazione primaria, in cui è riportato il superamento dell'esame linguistico o, in subordine, il possesso della laurea in lingua straniera Inglese.
4. Entro 5 giorni dalla pubblicazione delle graduatorie provvisorie può essere presentato reclamo da parte dei candidati all'Ufficio che ha gestito la domanda di aggiornamento delle stesse per quanto attiene al punteggio attribuito ed alla posizione in graduatoria. Il medesimo Ufficio può procedere, anche in autotutela, alle correzioni necessarie.
5. Ultimate le operazioni di propria competenza, il Direttore dell'Ufficio scolastico regionale o un dirigente delegato pubblica le graduatorie provinciali definitive, con le medesime modalità di cui ai precedenti commi 1 e 2.
6. Avverso gli atti di aggiornamento delle graduatorie possono essere esperiti i rimedi giurisdizionali e amministrativi previsti dall'ordinamento.