Decreto M.I. 10.03.2022, n. 60
1. Per il personale iscritto nella I e nella II fascia delle graduatorie ad esaurimento, la valutazione dei titoli viene effettuata sulla base della tabella approvata con decreto ministeriale 12 febbraio 2002, n. 11, modificata ai sensi dell'articolo 1, comma 3, del decreto-legge 7 aprile 2004, n. 97, convertito, con modificazioni, dalla legge 4 giugno 2004, n. 143 allegato 1.
2. Per il personale iscritto nella III e nella IV fascia, la valutazione viene effettuata sulla base della tabella di valutazione di cui al decreto ministeriale n. 27 del 15 marzo 2007, integrata dal decreto ministeriale n. 78 del 25 settembre 2007 allegato 2.
3. Limitatamente ai docenti della scuola primaria e della scuola dell'infanzia, le tabelle di cui ai commi precedenti sono integrate secondo le disposizioni di cui agli articoli 2 e 3, comma 5, del D.M. n. 335 del 2018 citato in premessa. A tal fine l'aspirante, indipendentemente dalla fascia di inserimento, sceglierà il posto di insegnamento su cui attribuire il servizio, che sarà valutato, per ciascun anno scolastico, per un massimo di 6 punti nelle graduatorie della scuola dell'infanzia e fino ad un massimo di 3 punti nella scuola primaria.
4. Il punteggio, già conseguito dai candidati per il titolo di accesso, può essere rideterminato nel caso in cui l'interessato chieda la valutazione di altro titolo abilitante più favorevole. Analogamente, i candidati che siano in possesso di abilitazione conseguita in uno dei Paesi dell'Unione Europea, formalmente riconosciuta con decreto ministeriale di equipollenza, ai sensi del decreto legislativo 9 novembre 2007, n. 206, come modificato dal decreto legislativo 28 gennaio 2016, n. 15, recante "attuazione delle direttive 2005/36/CE e 2013/55/UE" e dell'articolo 49 del D.P.R. 31 agosto 1999, n. 394 e successive modificazioni, possono chiederne la rivalutazione ai sensi del punto A.4 della vigente tabella di valutazione dei titoli di III fascia (Allegato 2). A tal fine, dal decreto ministeriale di riconoscimento dell'equipollenza deve risultare che il percorso formativo che ha portato al conseguimento del titolo sia stato analogo ai corsi di cui al richiamato punto A. 4 della tabella di valutazione deli titoli sopra richiamata.
Resta inteso che l'attribuzione del bonus di 30 punti di cui al punto A.4 della tabella di valutazione sopra descritta, comporta la decurtazione dell'eventuale punteggio a suo tempo attribuito per il servizio di insegnamento svolto contemporaneamente alla frequenza obbligatoria del percorso di formazione, così come previsto dal punto B.3, lett. c, della Tabella. Non è possibile, invece, spostare i punteggi già attribuiti ai sensi della tabella di valutazione relativa alla III fascia delle graduatorie ad esaurimento, da una graduatoria ad altra.
5. I titoli di accesso non possono essere comunque sostituiti dai titoli conseguiti ai sensi degli articoli 3 e 15, commi 1 e 1bis, del D.M. n. 249 del 2010, in quanto non sono ricompresi tra i titoli di accesso alle graduatorie ad esaurimento già permanenti. Analogamente, non è consentito sciogliere la riserva a seguito di superamento delle procedure concorsuali indette con decreto direttoriale n. 510 del 23 aprile 2020 e con decreto direttoriale n. 826 dell'11 giugno 2021, nonché ai docenti che si sono abilitati in seguito alla frequenza dei Percorsi Abilitanti Speciali PAS e degli altri percorsi formativi istituiti con Decreto Ministeriale n. 249 del 2010 c.d. TFA, fatti salvi i titoli conseguiti ai sensi dell'articolo 15, comma 17, del D.M. n. 249 del 2010. Pertanto, il titolo di abilitazione dovrà coincidere con la causale a suo tempo inserita all'atto dell'iscrizione con riserva nelle graduatorie ad esaurimento già permanenti.
6. A decorrere dall'anno scolastico 2003/2004 fino al 31 agosto 2007, in applicazione dell'articolo 1, comma 605, della legge n. 296 del 2006, rimane la doppia valutazione dei servizi svolti nelle scuole delle piccole isole e degli istituti penitenziari, nonché nelle pluriclassi delle scuole primarie, situate nei comuni di montagna.
7. I servizi prestati nelle scuole di ogni ordine e grado, statali o riconosciute, dei Paesi appartenenti all'Unione europea, sono equiparati ai corrispondenti servizi prestati nelle scuole italiane, anche se prestati prima dell'ingresso dello Stato nella U.E. Ai fini della valutazione di tali servizi, debitamente certificati dall'Autorità diplomatica italiana nello Stato estero, è costituita presso ciascun Ufficio scolastico regionale un'apposita Commissione per la definizione della corrispondenza tra servizi.
8. Il servizio militare di leva ed i servizi sostitutivi assimilati per legge sono valutati solo se prestati in costanza di nomina.
9. Analogamente a quanto avviene per i corsi abilitanti S.S.I.S., COBASLID, Didattica della musica e per la laurea in Scienze della formazione primaria, anche per i Corsi biennali di secondo livello finalizzati alla formazione dei docenti di educazione musicale nella scuola secondaria, sono previsti 30 punti aggiuntivi al voto di abilitazione. L'attribuzione dei 30 punti comporta, in tutti i casi, la non valutabilità del servizio prestato contestualmente alla durata legale dei corsi stessi, salvo per il personale già iscritto nella graduatoria ad esaurimento, rispettivamente, per la scuola dell'infanzia e primaria e per le classi di concorso A 29 e A 30 di cui al D.P.R. n. 19 del 2016, già rispettivamente 31/A e 32/A di cui al decreto del Ministro della pubblica istruzione 30 gennaio 1998 n. 39 e ss.mm.ii., per effetto di precedenti titoli di accesso.
10. Il personale docente ed educativo inserito negli elenchi prioritari compilati in base ai decreti ministeriali n. 82 del 29 settembre 2009 e n.100 del 17 dicembre 2009, n. 68 del 30 luglio 2010 e n. 80 del 15 settembre 2010 e n. 92 del 12 ottobre 2011, ha diritto al riconoscimento della valutazione del servizio, o dell'attività prestata mediante la partecipazione a progetti regionali, per l'intero anno. Al personale docente ed educativo, non inserito negli elenchi prioritari, ma comunque iscritto nelle graduatorie ad esaurimento, ovvero in quelle di circolo o di istituto, che abbia svolto le attività progettuali finanziate dalle Regioni, spetta il punteggio relativo alla durata del progetto. Si applicano, al riguardo, i criteri indicati nelle note della Direzione generale del Personale della scuola n. 14655 del 30 settembre 2009, n. 19212 del 17 dicembre 2009 e n. 8491 del 20 settembre 2010 che si accludono come allegato n. 7 al presente decreto. È altresì valutabile come servizio di insegnamento, ai sensi dell'articolo 5, comma 4-bis, del decreto-legge 12 settembre 2013, n. 104, convertito, con modificazioni dalla legge 8 novembre 2013, n. 128, la partecipazione ai progetti promossi dalle Regioni previa specifica convenzione con il Ministero dell'istruzione, dell'università e della ricerca, della durata minima di 3 mesi, fino ad un massimo di 8, a partire dall'anno scolastico 2012/2013.
11. Le attività progettuali di cui al comma precedente, prestate con rapporti di lavoro non subordinato (prestazioni d'opera, collaborazioni, ecc.) sono valutabili in relazione ai giorni di effettiva prestazione.
12. Il servizio prestato fino all'a. s. 2016/2017 nei licei musicali deve essere riferito alla specifica classe di concorso 31/A e 32/A di cui al decreto del Ministro della pubblica istruzione 30 gennaio 1998 n. 39 e s.m.i. e 77/A di cui al decreto del Ministro dell'istruzione, università e della ricerca 6 agosto 1999, n. 201 (ora rispettivamente A-29, A-30 o A-56 di cui al D.P.R. n. 19 del 2016) dalle cui graduatorie si è stati nominati. Per gli anni scolastici successivi, il servizio prestato nelle classi di concorso A-53, A 55 -A 63 -A-64, istituite con il D.P.R. n. 19 del 2016 è valutabile, relativamente alla prima e alla seconda fascia, ai sensi del punto B della Tabella di valutazione dei titoli di I e II fascia (Allegato1) a scelta dell'interessato nelle classi di concorso A-29 o A-30; relativamente alla III e IV fascia, ai sensi del punto B1 della tabella di valutazione dei titoli di III fascia ((Allegato 2)) a scelta dell'interessato nelle classi di concorso A-29 o A- 30 come servizio specifico, anche frazionabile in più graduatorie, purché nel limite di cui alla nota 6 della tabella di valutazione dei titoli di III fascia. Il medesimo servizio sarà valutato, relativamente a tutte le fasce della classe di concorso A-56, ai sensi del punto 2 lettera a della tabella di valutazione dei titoli di Strumento musicale (Allegato 3), purché tale servizio non sia stato valutato alla stregua di servizio specifico nella classe di concorso A-29 o nella classe di concorso A-30.
13. Il servizio prestato nei licei musicali fino all'a. s. 2016/2017, in caso di nomina sulla base delle convenzioni con i Conservatori di Musica, è valutabile ai sensi del comma precedente. A tal fine gli Ambiti territoriali verificheranno che i servizi prestati siano riscontrati dalla presenza dei requisiti richiesti dalle normative vigenti. L'insegnamento di Storia della Musica del liceo coreutico fino all'a.s. 2016/2017, invece, afferisce alla classe di concorso A-29 di cui al D.P.R. n. 19 del 2016 (già 31/A di cui al decreto del Ministro della pubblica istruzione 30 gennaio 1998 n. 39 e ss.mm.ii.).
14. Ai sensi della legge 24 dicembre 2012, n. 228 e successive modificazioni, il diploma di vecchio ordinamento rilasciato dalle Accademie di Belle Arti, ISIA, Conservatori di Musica, Istituti musicali pareggiati, Accademia Nazionale di Danza e Accademia Nazionale di Arte drammatica, è valutato 3 punti ai sensi dell'Allegato 1 lettera C punto 1) (graduatorie di I e II fascia, escluso strumento musicale e dell'(Allegato 2) punto C1) (graduatorie di III e IV fascia, escluso strumento musicale).
15. I nuovi titoli prodotti, sommati ai titoli già valutati nei trienni/bienni precedenti, non possono superare il massimo del punteggio e il limite numerico previsto dalla lettera C delle tabelle di valutazione dei titoli di I e II fascia Allegato 1 e di III fascia (Allegato 2).
16. Sono valutati come il dottorato di ricerca i diplomi di perfezionamento universitari ad esso equiparati per legge o per Statuto e ricompresi nel Decreto del Ministro dell'Istruzione, dell'università e della ricerca 8 aprile 2009, n. 42.
17. I titoli accademici, di cui ai punti C.5, C.6, C.7 e C.8 della tabella di valutazione dei titoli di III fascia (Allegato 2), sono valutati unicamente se rilasciati da università statali o non statali legalmente riconosciute, italiane o dell'Unione europea.
18. I corsi di perfezionamento universitari di durata annuale, strutturati su 1.500 ore e 60 crediti, che si concludono con l'esame finale previsto dai rispettivi statuti universitari, coerenti con gli insegnamenti cui si riferisce la graduatoria, rientrano tra i titoli previsti dal punto C.7 della Tabella di valutazione dei titoli di III fascia.
19. Il titolo di abilitazione nella classe di concorso A-23 di cui al D.P.R. n. 19 del 2016, conseguito ai sensi del D.M. 92 del 23 febbraio 2016, è valutabile ai sensi del punto C2) della tabella di valutazione dei titoli di I e II fascia Allegato 1 e del punto C2) della tabella di valutazione dei titoli di III e IV fascia (Allegato 2).
20. Non è valutabile come abilitazione l'inserimento nelle graduatorie di merito dei concorsi per titoli ed esami di cui al D.D.G. 82/2012, al D.D.G. 105/2016, al D.D.G. 106/2016 e al D.D.G. 107/2016. Resta ferma la valutazione dell'inserimento in graduatoria di merito, in quanto "superamento di concorso" relativamente al punto C2) della tabella di valutazione dei titoli di I e II fascia Allegato1.
21. A seguito dell'adeguamento alle nuove classi di concorso di cui al D.P.R. n. 19 del 2016 disposto dall'articolo 5 del D.M. 12 giugno 2017, n. 400, gli aspiranti inclusi nelle graduatorie ad esaurimento di classi di concorso istituite con D.P.R. 14 febbraio 2016 n. 19, nelle quali sono confluite più classi di concorso del previgente ordinamento D.M. n. 39 del 1998 e D.M. n. 201 del 1999, possono chiedere il ricalcolo del punteggio dei servizi pregressi, qualora non richiesto in occasione dell'aggiornamento delle graduatorie del triennio precedente. A tal fine i servizi prestati fino all'anno scolastico 2016/2017 in una o più delle classi di concorso confluite in un'unica classe di concorso di nuova istituzione, sono valutati come specifici per la classe di concorso di confluenza di cui al D.P.R. n. 19 del 2016, richiesta.
22. Il servizio prestato nelle classi di concorso A-83 e A-84 Lingua Tedesca nelle scuole di lingua italiana della provincia autonoma di Bolzano, di II e I grado è valutabile, in qualsiasi fascia, come servizio specifico rispettivamente per le classi di concorso A-24 e A-25 relative alla lingua tedesca.