Decreto M.I. 10.03.2022, n. 60
1. Il personale docente di strumento musicale nella scuola secondaria di primo grado, classe 56-A di cui al D.P.R. n. 19 del 2016 già 77/A di cui al decreto del Ministro dell'istruzione, dell'università e della ricerca 6 agosto 1999, n. 201, inserito nella II fascia - comprensiva anche dell'eventuale graduatoria "di coda" costituita in precedenti aggiornamenti - e nella III e IV fascia delle graduatorie ad esaurimento, può chiedere l'aggiornamento del punteggio con il quale è incluso in graduatoria e/o presentare domanda di trasferimento per le graduatorie ad esaurimento di altra provincia. La richiesta di trasferimento da una ad altra provincia comporta, automaticamente, il trasferimento di tutte le graduatorie in cui l'aspirante è iscritto e, conseguentemente, la cancellazione da tutte le graduatorie della provincia di appartenenza.
2. Nei confronti del suddetto personale continua ad applicarsi la specifica tabella di valutazione dei titoli di cui all'allegato 3. Per i docenti in possesso di titoli non previsti in detta Tabella, in quanto conseguiti a seguito della modifica dell'ordinamento dei Conservatori di musica, si fa riferimento ai chiarimenti contenuti nella nota ministeriale n. 6350 del 6 maggio 2009 allegato 3 bis;
3. I titoli artistico-professionali debbono essere opportunamente documentati con la relativa certificazione o attestazione.
4. La valutazione dei titoli artistici e la compilazione delle graduatorie ad esaurimento distinte per l'insegnamento di ciascuno strumento, sono effettuate dalla commissione costituita ai sensi dell'articolo 5, comma 4, del Regolamento sul conferimento delle supplenze, di cui al decreto ministeriale 131 del 13 giugno 2007.