Decreto M.I. 10.03.2022, n. 60
1. L'aggiornamento delle graduatorie ad esaurimento per le istituzioni scolastiche ed educative per non vedenti e per sordi, è disposta ai sensi del presente articolo, nonché secondo i precedenti articoli, in quanto compatibili.
2. Ai fini dell'attribuzione del punteggio, di cui alla lett. B della tabella di valutazione dei titoli, sono valutati solo i servizi prestati, rispettivamente, nelle istituzioni scolastiche ed educative per non vedenti e sordi, corrispondenti al posto di ruolo o classe di concorso cui si partecipa.
3. La definizione delle graduatorie di cui al presente articolo viene effettuata senza l'intervento del sistema informativo, con procedura manuale.
4. Con analoga procedura manuale vengono costituite le graduatorie d'istituto di I fascia per le predette istituzioni speciali. La scelta delle istituzioni scolastiche speciali rientra nel limite numerico delle istituzioni scolastiche richiedibili ai sensi di quanto disposto dall'articolo 10 del presente decreto.
5. L'immissione nei ruoli speciali per non vedenti e per sordi obbliga il personale a permanere nell'istituto di assegnazione per almeno 5 anni.
6. Il servizio prestato nelle scuole speciali può essere valutato, in alternativa, per le corrispondenti graduatorie su posto comune, a scelta dell'interessato.