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Decreto M.I. 10.03.2022, n. 60

Aggiornamento delle graduatorie ad esaurimento per il triennio scolastico 2022/2023, 2023/2024 e 2024/2025.

Art. 6 - Conferma dell'iscrizione con riserva - Scioglimento della riserva

1. Devono chiedere di permanere in graduatoria con riserva, compilando l'apposita sezione:

a) coloro che sono già iscritti con riserva in graduatoria ad esaurimento in quanto in attesa del conseguimento del titolo abilitante che viene acquisito dopo il termine di scadenza della presentazione delle domande;

b) coloro che, già iscritti con riserva in graduatoria ad esaurimento, hanno ancora pendente un ricorso giurisdizionale o straordinario al Capo dello Stato, avverso l'esclusione dalle graduatorie medesime o avverso le propedeutiche procedure abilitanti.

I suddetti docenti, pur permanendo in posizione di riserva, devono comunque dichiarare i titoli valutabili.

2. I docenti iscritti con riserva nelle graduatorie ad esaurimento in quanto in attesa del conseguimento di titolo, ivi compresi i docenti di cui all'articolo 15, comma 17, del decreto del Ministro dell'istruzione, dell'università e della ricerca 10 settembre 2010, n. 249, possono chiedere lo scioglimento della riserva se hanno acquisito il predetto titolo alla data di scadenza per la presentazione delle domande, compilando l'apposita sezione. Nella compilazione della domanda il periodo di durata legale del corso da indicare per l'eventuale decurtazione del servizio decorre dalla data di iscrizione al corso medesimo.

3. L'abilitazione conseguita dai candidati di cui all'articolo 15, comma 17, del decreto ministeriale 10 settembre 2010, n. 249, è valutata ai sensi del punto A.4 della vigente tabella di valutazione dei titoli di III fascia delle graduatorie ad esaurimento.

4. candidati di cui ai precedenti commi 1, 2 e 3 presentano la domanda di permanenza in graduatoria con riserva o di scioglimento della riserva nella provincia in cui sono inseriti con riserva ovvero la domanda di trasferimento con riserva o con contestuale scioglimento della riserva, nella provincia in cui si richiede l'inclusione.

5. Coloro che, già iscritti con riserva in graduatoria, non presentano istanza ai sensi del presente articolo, sono cancellati dalla graduatoria per gli anni scolastici successivi, come precisato all'articolo 1, comma 1 lettera c.