Decreto M.I. 10.03.2022, n. 60
1. Gli aspiranti, oltre ai requisiti specifici indicati nei precedenti articoli, debbono possedere alla data di scadenza dei termini di presentazione delle domande, i seguenti requisiti:
a) cittadinanza italiana sono equiparati ai cittadini gli italiani non appartenenti alla Repubblica, ovvero cittadinanza di uno degli Stati membri dell'Unione Europea o di Paesi terzi che si trovino nelle condizioni di cui all'articolo 38, commi 1 e 3-bis, del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165; titolari di Carta Blu UE, ai sensi degli articoli 7 e 12 della Direttiva 2009/50/CE del Consiglio Europeo; familiari di cittadini italiani, ai sensi dell'art. 23 del decreto legislativo 6 febbraio 2007 n. 30;
b) età non inferiore ad anni 18 e non superiore ad anni 67 al 1° settembre 2022;
c) godimento dei diritti civili e politici;
d) per i cittadini italiani soggetti all'obbligo di leva, posizione regolare nei confronti di tale obbligo, ai sensi dell'articolo 2, comma 7-bis, del decreto del Presidente della Repubblica 9 maggio 1994, n. 487;
2. Ai sensi dell'articolo 3 del decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri 7 febbraio 1994, n. 174, i cittadini degli Stati membri dell'Unione europea devono, inoltre, possedere i seguenti requisiti:
a) godere dei diritti civili e politici anche negli Stati di appartenenza o di provenienza;
b) avere adeguata conoscenza della lingua italiana secondo quanto previsto anche dalla nota/circolare 7 ottobre 2013 n. 5274 requisito richiesto anche per tutti gli altri candidati che non hanno la cittadinanza italiana;
c) essere in possesso, fatta eccezione per la cittadinanza italiana, di tutti gli altri requisiti previsti per i cittadini della Repubblica.
3. Non possono partecipare alla procedura:
a) coloro che siano esclusi dall'elettorato attivo politico;
b) coloro che siano stati destituiti o dispensati dall'impiego presso una pubblica amministrazione per persistente insufficiente rendimento;
c) coloro che siano stati dichiarati decaduti da un impiego statale, ai sensi dell'articolo 127, primo comma, lettera d del testo unico delle disposizioni concernenti lo statuto degli impiegati civili dello Stato, approvato con D.P.R. 10 gennaio 1957, n. 3, per aver conseguito l'impiego mediante la produzione di documenti falsi o viziati da invalidità non sanabile o siano incorsi nelle sanzioni disciplinari previste dal vigente contratto collettivo nazionale del comparto "Istruzione e Ricerca - sezione Scuola" licenziamento con preavviso e licenziamento senza preavviso o nella sanzione disciplinare della destituzione;
d) coloro che si trovino in una delle condizioni ostative di cui al decreto legislativo 31 dicembre 2012, n. 235;
e) coloro che siano temporaneamente inabilitati o interdetti, per il periodo di durata dell'inabilità o dell'interdizione;
f) coloro che siano incorsi nella radiazione dall'albo professionale degli insegnanti;
g) i dipendenti dello Stato o di enti pubblici collocati a riposo in applicazione di disposizioni di carattere transitorio o speciale;
h) gli insegnanti non di ruolo che siano incorsi nella sanzione disciplinare dell'esclusione definitiva o temporanea dall'insegnamento, per tutta la durata di quest'ultima sanzione.
4. Agli aspiranti che richiedono le graduatorie per l'insegnamento nelle scuole di lingua slovena è richiesta la conoscenza parlata e scritta della lingua slovena, commisurata al livello di madrelingua, come prescritto dall'articolo 425, comma 2 del decreto legislativo 16 aprile 1994, n. 297 e dall'articolo 6 del decreto del Ministro dell'istruzione, dell'università' e della ricerca 8 ottobre 2015, n. 809.
5. Tutti i candidati sono ammessi alla procedura con riserva di accertamento del possesso dei requisiti di ammissione. L'Amministrazione può disporre, con provvedimento motivato, l'esclusione dei candidati non in possesso dei citati requisiti di ammissione in qualsiasi momento della procedura.