Decreto M.I. 10.03.2022, n. 60
1. La domanda di permanenza, di aggiornamento, di conferma dell'inclusione con riserva e di scioglimento della riserva, dovrà essere presentata alla sede territoriale dell'Ufficio scolastico regionale che ha gestito la relativa domanda per il triennio 2019/2020, 2020/21 e 2021/2022.
2. La domanda di reinserimento di cui all'articolo 1, comma 1, lettera b dovrà essere presentata alla sede territoriale dell'Ufficio scolastico dalle cui graduatorie ad esaurimento il candidato era stato cancellato, salvo che il candidato medesimo non intenda chiedere contestualmente il trasferimento nelle graduatorie ad esaurimento di altra provincia.
3. La domanda di trasferimento, anche della posizione con riserva e dei candidati di cui al precedente comma 2, va diretta alla nuova sede territoriale prescelta.
4. li aspiranti presentano la domanda di cui ai commi precedenti unicamente in modalità telematica, ai sensi del decreto legislativo 7 marzo 2005, n. 82, attraverso l'applicazione "Istanze on Line POLIS" previo possesso delle credenziali SPID, o, in alternativa, di un'utenza valida per l'accesso ai servizi presenti nell'area riservata del Ministero con l'abilitazione specifica al servizio "Istanze on Line POLIS". Le istanze presentate con modalità diverse non saranno prese in considerazione. I candidati, collegandosi all'indirizzo https://www.miur.gov.it/, accedono, attraverso il percorso Argomenti e Servizi > Scuola > Reclutamento e servizio del personale scolastico > Graduatorie ad esaurimento, alla pagina dedicata.
5. L'inoltro delle istanze di partecipazione alla procedura è possibile a partire dalle ore 9,00 del 21 marzo 2022 fino alle ore 23.59 del 4 aprile 2022.
6. Gli aspiranti dichiarano nella domanda tutti i titoli posseduti di cui chiedono la valutazione, senza produrre alcuna certificazione. È fatta eccezione relativamente a:
- certificazioni sanitarie attestanti diritti di riserva dei posti o di precedenza;
- titoli artistici-professionali di cui all'articolo 3, comma 3, del presente decreto;
- servizi di cui all'articolo 2, comma 7, del presente decreto.
7. Le operazioni annuali di aggiornamento delle graduatorie ad esaurimento osservano, per l'a.s. 2022/23, le medesime modalità e gli stessi termini di cui ai commi 4 e 5 del presente articolo, fatto salvo quanto previsto dall'articolo 4, comma 10.