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Decreto M.I. 10.03.2022, n. 62

Requisiti per la valutazione e il riconoscimento della validità delle certificazioni delle competenze linguistico-comunicative in lingua straniera del personale scolastico.

Art. 3 - Requisiti per il riconoscimento dei soggetti qualificati

1. Possono richiedere l'inclusione nell'elenco gli enti che rilasciano le certificazioni linguistico- comunicative e che abbiano e conservino nel tempo i seguenti requisiti:

a. disporre, al momento della presentazione della domanda, di atto costitutivo e di statuto redatti per atto pubblico. Per gli enti non italiani verrà richiesta la traduzione in lingua italiana dello Statuto nonché una certificazione di riconoscimento giuridico dell'ente da parte dell'Ambasciata del Paese di appartenenza;

b. avere sede legale nel paese la cui lingua ufficiale è oggetto di certificazione, oppure avere sede in Italia. L'Ente deve disporre di personale (test developers, correttori, esaminatori) in possesso di conoscenza approfondita della lingua oggetto di certificazione (almeno di livello C1 oppure che abbia come prima lingua quella oggetto di riconoscimento), nonché di specifici titoli/qualifiche negli ambiti glottodidattico e docimologico. È richiesta la presentazione di un campione rappresentativo dei curriculum vitae del personale impiegato;

c. dimostrare che il personale impiegato nelle attività di cui al comma precedente abbia un regolare atto o contratto di assunzione e/o collaborazione, e/o prestazione d'opera giuridicamente valido nel rispetto della normativa di riferimento in tema di impiego del Paese in cui opera e, per i soggetti che operano in Italia, con particolare riferimento alla disciplina sulla tutela del lavoro autonomo (d.lgs. 81/2017) e alla disciplina organica dei contratti di lavoro (d.lgs. 81/2015);

d. operare, come da statuto, nel settore delle certificazioni linguistiche per la formazione e l'istruzione da almeno 5 anni e possano comprovarlo con dettagliata documentazione;

e. avere una rete di sedi accreditate in Italia presso cui svolgere gli esami di certificazione;

f. poter garantire capacità logistiche adeguate al tipo di attività svolta, con particolare riguardo alle dotazioni tecnologiche utilizzate nel caso di attività certificatoria a distanza;

g. qualora le prove di abilità orale vengano svolte a distanza, queste devono avvenire in simultanea e non attraverso registrazioni asincrone;

h. la veridicità e la validità delle prove a distanza devono essere assicurate attraverso l'utilizzo di modalità e strumenti di controllo/sorveglianza, nonché di verifica adeguata dell'identità dei candidati;

i. promuovere la formazione continua dei test developers, degli esaminatori e dei correttori;

j. presentare esempi di prove di verifica per ciascuno dei 6 livelli del QCER e per ciascuna delle abilità linguistiche;

k. rilasciare certificazioni linguistiche conformi al QCER e che presentino sul retro delle medesime la tabella di conversione delle valutazioni di cui all'art. 2 comma d);

l. assicurare l'oggettività e la trasparenza della valutazione mediante la presentazione di uno specifico protocollo per la somministrazione, l'esecuzione e la valutazione delle prove;

m. garantire ai candidati la trasparenza e l'affidabilità della valutazione delle prove d'esame;

n. consentire il monitoraggio, la verifica e la valutazione da parte dell'Amministrazione dell'attività certificatoria;

o. presentare al Ministero una relazione annuale sull'attività certificatoria svolta dall'Ente;

p. garantire la trasparenza e l'oggettività delle informazioni riportate sul sito internet dedicato, anche in riferimento ai costi delle certificazioni.

2. Potranno presentare istanza anche due o più associazioni o enti che lavorano in partnership. In tal caso gli enti devono essere costituiti in forma di Associazione Temporanea di Scopo o di Impresa e ciascuno dei componenti del raggruppamento deve possedere tutti i requisiti di cui al presente articolo. Sarà cura dell'ATS/ATI procedere a formalizzare la domanda di accreditamento e il rilascio delle certificazioni deve essere a nome dell'ATS/ATI.

3. L'ente certificatore deve essere in possesso di tutti i requisiti, pena esclusione dalla candidatura, e fornire adeguata documentazione per la verifica della loro sussistenza.

4. L'accertamento di illeciti da parte delle autorità competenti comporterà la cancellazione

dall'elenco dell'ente interessato che non potrà più presentare domanda di inclusione.

5. Qualsiasi modifica apportata alla natura giuridica e/o statutaria dell'ente e alla sua denominazione, deve essere comunicata entro 30 giorni all'Ufficio VI della Direzione Generale per il personale scolastico aggiornando i dati nella piattaforma di cui all'articolo 5.

6. L'ente certificatore ammesso in elenco ha l'obbligo di rilasciare certificazioni solo ed esclusivamente relative alle lingue per le quali ha presentato istanza di inclusione. Ogni violazione della presente disposizione comporta l'eliminazione automatica dall'elenco.