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Decreto M.I. 10.03.2022, n. 62

Requisiti per la valutazione e il riconoscimento della validità delle certificazioni delle competenze linguistico-comunicative in lingua straniera del personale scolastico.

Art. 4 - Corrispondenza tra i livelli del QCER e titoli di studio o attestati nazionali

1. Ai fini di cui all'articolo 1, comma 2, è valutato corrispondente con il livello C1 del QCER il possesso di laurea di vecchio ordinamento nelle relative lingue straniere quadriennali oppure laurea specialistica o magistrale con almeno 36 CFU nelle relative lingue straniere. La corrispondenza al livello C1 di dette lauree non può essere valutabile come certificazione ai fini di concorsi e graduatorie del personale docente nel caso in cui il titolo di accesso alle procedure concorsuali sia la medesima laurea.

2. Ai fini di cui all'articolo 3, comma 4, lettera a), del decreto del Ministro dell'istruzione dell'università e della ricerca 10 settembre 2010, n. 249, per la valutazione delle competenze linguistiche in lingua inglese di livello B2 ivi prevista, gli Atenei conformano l'attestazione ai requisiti di cui all'articolo 2, comma 1, lettera a) e b), c) del presente decreto.

3. Ai fini di cui all'art. 1, comma 2, i Centri Linguistici di Ateneo conformano le attestazioni linguistiche ai requisiti di cui all'articolo 2, comma 1, lettera a) e b), c) del presente decreto.