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Decreto legge 21.03.2022, n. 21

Misure urgenti per contrastare gli effetti economici e umanitari della crisi ucraina. (G.U. 20.03.2022, n. 63)

Titolo II - Misure in tema di prezzi dell'energia e del gas

Art. 5 ter - Ricerca e formazione da parte dell'INPS

1. All'articolo 1 della legge 9 marzo 1989, n. 88, dopo il comma 3 sono inseriti i seguenti:

«3-bis. L'Istituto svolge attività di ricerca, aggiornamento, perfezionamento e formazione post-laurea, nelle materie di propria competenza, per i dipendenti dell'Istituto e per gli iscritti alle gestioni "Unitaria prestazioni creditizie e sociali", "Assistenza magistrale" e "Assistenza Ipost", nonché attività di divulgazione scientifica, anche su commissione, finanziate da soggetti pubblici e privati, nelle medesime materie.

3-ter. L'organizzazione e il funzionamento delle attività di cui al comma 3-bis sono disciplinati con regolamento dell'Istituto, nell'ambito delle risorse umane previste a legislazione vigente.

3-quater. Agli oneri derivanti dall'attuazione delle disposizioni di cui ai commi 3-bis e 3-ter si provvede nei limiti delle risorse finanziarie stanziate nel bilancio dell'Istituto per le spese di funzionamento».