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Decreto legge 21.03.2022, n. 21

Misure urgenti per contrastare gli effetti economici e umanitari della crisi ucraina. (G.U. 20.03.2022, n. 63)

Titolo II - Misure in tema di prezzi dell'energia e del gas

Art. 7 bis - Modifiche all'articolo 6-bis del decreto legislativo 3 marzo 2011, n. 28

1. All'articolo 6-bis, comma 1, del decreto legislativo 3 marzo 2011, n. 28, sono apportate le seguenti modificazioni:

a) all'alinea, dopo le parole: «progetti autorizzati» sono inserite le seguenti: «, ivi inclusi quelli consistenti nella modifica della soluzione tecnologica utilizzata,»;

b) alla lettera a), la cifra: «15» è sostituita dalla seguente: «20»;

c) la lettera b) è sostituita dalla seguente:

«b) impianti fotovoltaici a terra: interventi che, anche se consistenti nella modifica della soluzione tecnologica utilizzata, mediante la sostituzione dei moduli e degli altri componenti e mediante la modifica del layout dell'impianto, comportano una variazione dell'altezza massima dal suolo non superiore al 50 per cento».