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Decreto legge 21.03.2022, n. 21

Misure urgenti per contrastare gli effetti economici e umanitari della crisi ucraina. (G.U. 20.03.2022, n. 63)

Titolo II - Misure in tema di prezzi dell'energia e del gas

Art. 7 quater - Disciplina transitoria tra VIA statale e VIA regionale

1. Al comma 1 dell'articolo 17-undecies del decreto-legge 9 giugno 2021, n. 80, convertito, con modificazioni, dalla legge 6 agosto 2021, n. 113, è aggiunto, in fine, il seguente periodo: «I progetti di impianti fotovoltaici con potenza superiore a 10 MW, per i quali le istanze siano state presentate alla regione competente prima del 31 luglio 2021, rimangono in capo alle medesime regioni anche nel caso in cui, nel corso del procedimento di valutazione regionale, il progetto subisca modifiche sostanziali».