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Decreto legge 21.03.2022, n. 21

Misure urgenti per contrastare gli effetti economici e umanitari della crisi ucraina. (G.U. 20.03.2022, n. 63)

Titolo III - Sostegno alle imprese

Capo I - Misure per la liquidità delle imprese

Art. 10 sexies - Misure ai fini dell'effettiva concessione del credito d'imposta per contenere gli effetti negativi sulle rimanenze finali di magazzino nel settore del commercio e della distribuzione di prodotti tessili, calzaturieri e di pelletteria

1. All'articolo 48-bis, comma 3, del decreto-legge 19 maggio 2020, n. 34, convertito, con modificazioni, dalla legge 17 luglio 2020, n. 77, le parole: «nel periodo d'imposta successivo a quello di maturazione» sono sostituite dalle seguenti: «nei periodi d'imposta successivi a quello di maturazione».

2. Dall'attuazione del presente articolo non derivano nuovi oneri a carico della finanza pubblica.