IperTesto Unico IperTesto Unico

Decreto legge 21.03.2022, n. 21

Misure urgenti per contrastare gli effetti economici e umanitari della crisi ucraina. (G.U. 20.03.2022, n. 63)

Titolo III - Sostegno alle imprese

Capo I - Misure per la liquidità delle imprese

Art. 8 bis - Misure di sostegno finanziario alle imprese

1. All'articolo 13, comma 1, del decreto-legge 8 aprile 2020, n. 23, convertito, con modificazioni, dalla legge 5 giugno 2020, n. 40, sono apportate le seguenti modificazioni:

a) alla lettera m), primo periodo, le parole: «24 mesi» sono sostituite dalle seguenti: «trenta mesi»;

b) alla lettera p-bis) è aggiunto, in fine, il seguente periodo: «Per i medesimi finanziamenti, per i quali il termine iniziale di rimborso del capitale inizia a decorrere in un periodo non antecedente al 1° giugno 2022, l'anzidetto termine, su richiesta del soggetto finanziato e previo accordo tra le parti, può essere differito di un periodo non superiore a sei mesi, fermi restando gli obblighi di segnalazione e prudenziali».