Decreto legge 21.03.2022, n. 21
Titolo III - Sostegno alle imprese
Capo II - Misure per il lavoro
1. All'articolo 14, comma 1, secondo periodo, del decreto legislativo 9 aprile 2008, n. 81, dopo le parole: «Con riferimento all'attività dei lavoratori autonomi occasionali,» sono inserite le seguenti: «fatte salve le attività autonome occasionali intermediate dalle piattaforme digitali di cui al decreto-legge 6 novembre 2021, n. 152, convertito, con modificazioni, dalla legge 29 dicembre 2021, n. 233,» e le parole: «mediante SMS o posta elettronica» sono sostituite dalle seguenti: «mediante modalità informatiche».