Decreto legge 21.03.2022, n. 21
Titolo III - Sostegno alle imprese
Capo II - Misure per il lavoro
1. All'articolo 26, comma 9, del decreto legislativo 14 settembre 2015, n. 148, dopo la lettera c) è aggiunta la seguente:
c-bis) assicurare, in via opzionale, il versamento mensile di contributi previdenziali nel quadro dei processi connessi alla staffetta generazionale a favore di lavoratori che raggiungono i requisiti previsti per il pensionamento di vecchiaia o anticipato nei successivi tre anni, consentendo la contestuale assunzione presso il medesimo datore di lavoro di lavoratori di età non superiore a 35 anni compiuti per un periodo non inferiore a tre anni».
2. All'articolo 33, comma 3, del citato decreto legislativo n. 148 del 2015 è aggiunto, in fine, il seguente periodo: «Gli oneri e le minori entrate relativi alla prestazione di cui all'articolo 26, comma 9, lettera c-bis), sono finanziati mediante un contributo straordinario a carico esclusivo del datore di lavoro di importo corrispondente al fabbisogno di copertura delle predette voci di costo».