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Decreto legge 21.03.2022, n. 21

Misure urgenti per contrastare gli effetti economici e umanitari della crisi ucraina. (G.U. 20.03.2022, n. 63)

Titolo III - Sostegno alle imprese

Capo III - Misure a sostegno di autotrasporto, agricoltura, pesca, turismo e altre misure urgenti

Art. 17 ter - Disciplina del sistema di interscambio di pallet

1. I soggetti che ricevono, a qualunque titolo, fatta salva la compravendita, i pallet di cui all'articolo 17-bis sono obbligati alla restituzione al proprietario o al committente di un uguale numero di pallet della medesima tipologia, con caratteristiche tecnico-qualitative assimilabili o equiparabili a quelle dei pallet ricevuti.

2. Fatto salvo il caso in cui siano stati espressamente dispensati dal proprietario o dal committente, l'obbligo di cui al comma 1 permane in carico ai soggetti tenuti alla restituzione dei pallet, indipendentemente dallo stato di conservazione e dalla conformità tecnica degli stessi. La tipologia dei pallet interscambiabili di cui all'articolo 17-bis è indicata sui relativi documenti di trasporto del mittente e non è modificabile dai soggetti riceventi.

3. In caso di impossibilità a provvedere all'immediato interscambio di pallet, il soggetto obbligato alla restituzione è tenuto all'emissione contestuale di apposito voucher, digitale o cartaceo, avente funzione di titolo di credito improprio cedibile a terzi senza vincoli di forma, debitamente sottoscritto, contenente data, denominazione dell'emittente e del beneficiario, nonché indicazione della tipologia e quantità dei pallet da restituire. La mancata indicazione sul voucher di tutti i suddetti requisiti informativi comporta il diritto, per il possessore del voucher medesimo, di richiedere immediatamente al soggetto obbligato alla restituzione il pagamento di un importo pari al valore di mercato di ciascun pallet, determinato ai sensi del comma 6, moltiplicato per il numero di pallet non restituiti. Al voucher si applica la disciplina di cui all'articolo 1992 del codice civile.

4. La mancata riconsegna di uno o più pallet entro sei mesi dalla data di emissione del voucher, secondo quanto previsto dal comma 3, comporta l'obbligo, per il soggetto obbligato alla restituzione, del pagamento di un importo pari al valore di mercato di ciascun pallet, determinato ai sensi del comma 6, moltiplicato per il numero di pallet non restituiti. E' fatto obbligo al possessore del voucher di restituirlo all'emittente, al momento della restituzione dei pallet ivi indicati o al momento del pagamento del relativo importo, determinato ai sensi del comma 6.

5. Ogni patto contrario alle disposizioni di cui al presente articolo e all'articolo 17-bis è nullo.

6. Con decreto del Ministro dello sviluppo economico, da adottare entro sessanta giorni dalla data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto, sono stabilite le caratteristiche tecnico-qualitative e sono determinati il valore di mercato del pallet interscambiabile e le tempistiche per il suo aggiornamento. Con il medesimo decreto è indicata la struttura, tra quelle già esistenti presso il Ministero dello sviluppo economico, competente a svolgere attività di vigilanza e di monitoraggio del corretto funzionamento del sistema di interscambio di pallet, anche con l'obiettivo di garantire il livello minimo di impatto ambientale.

7. I soggetti coinvolti nel mercato dei pallet possono segnalare eventuali violazioni alla struttura di cui al comma 6.