Decreto legge 21.03.2022, n. 21
Misure urgenti per contrastare gli effetti economici e umanitari della crisi ucraina. (G.U. 20.03.2022, n. 63)
Titolo III - Sostegno alle imprese
Capo III - Misure a sostegno di autotrasporto, agricoltura, pesca, turismo e altre misure urgenti
1. Al primo comma dell'articolo 14 della legge 26 maggio 1965, n. 590, sono aggiunte, in fine, le seguenti parole: «o quando sui finanziamenti bancari destinati all'acquisto dei terreni per favorire l'insediamento di giovani in agricoltura sia stata rilasciata garanzia dall'ISMEA ai sensi dell'articolo 17, comma 2, del decreto legislativo 29 marzo 2004, n. 102».