IperTesto Unico IperTesto Unico

Decreto legge 21.03.2022, n. 21

Misure urgenti per contrastare gli effetti economici e umanitari della crisi ucraina. (G.U. 20.03.2022, n. 63)

Titolo III - Sostegno alle imprese

Capo III - Misure a sostegno di autotrasporto, agricoltura, pesca, turismo e altre misure urgenti

Art. 20 - Rifinanziamento del fondo per lo sviluppo e il sostegno delle filiere agricole, della pesca e dell'acquacoltura

1. Al fine di fronteggiare il peggioramento economico internazionale con innalzamento dei costi di produzione dovuto alla crisi ucraina, per l'anno 2022 la dotazione del «Fondo per lo sviluppo e il sostegno delle filiere agricole, della pesca e dell'acquacoltura» di cui all'articolo 1, comma 128 della legge 30 dicembre 2020, n. 178, è incrementata di 35 milioni di euro.

2. Agli oneri di cui al presente articolo, pari a 35 milioni di euro per l'anno 2022, si provvede mediante corrispondente riduzione del fondo di cui all'articolo 1, comma 515 della legge 30 dicembre 2021, n. 234.

3. All'articolo 1 della legge 30 dicembre 2021, n. 234, sono apportate le seguenti modificazioni:

a) al comma 515:

1) dopo le parole «del Regolamento (UE)» sono inserite le seguenti: «2021/2115 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 2 dicembre 2021,»;

2) le parole da: «recante "Norme sul sostegno» fino a: «in fase di approvazione definitiva da parte del Parlamento europeo» sono soppresse;

3) dopo il primo periodo sono inseriti i seguenti: «La dotazione finanziaria per l'anno 2022 è destinata alla copertura delle spese amministrative di costituzione e gestione del Fondo e dei costi sostenuti per le attività di sperimentazione e avviamento, ivi inclusi i costi per la realizzazione dei sistemi informatici e per l'implementazione delle procedure finanziarie di cui al comma 517. A tal fine, il Ministero delle politiche agricole alimentari e forestali trasferisce all'Istituto di cui al comma 516 la relativa dotazione finanziaria. L'Agenzia per le erogazioni in agricoltura (AGEA) supporta le attività di sperimentazione per la definizione e implementazione delle procedure di competenza»;

b) il comma 517 è sostituito dal seguente: «517. A decorrere dal 1° gennaio 2023, è autorizzata l'apertura di un conto corrente di tesoreria centrale, intestato alla società di capitali dedicata di cui al comma 516, sul quale confluiscono le somme destinate al finanziamento del Fondo di cui al comma 515. L'AGEA è individuata quale soggetto preposto al prelievo delle quote di partecipazione degli agricoltori e alla erogazione delle compensazioni finanziarie in favore degli agricoltori partecipanti sulla base degli elenchi di liquidazione trasmessi dal soggetto gestore del Fondo, nonché alla verifica delle eventuali sovracompensazioni per effetto di un cumulo degli interventi del Fondo con altri regimi di gestione del rischio pubblici o privati. L'AGEA supporta le attività di sperimentazione per la definizione e implementazione delle procedure di competenza.»;

c) il comma 518 è sostituito dal seguente: «518. Nelle more dell'emanazione del decreto ministeriale di cui al comma 515 si applica il decreto del Ministro delle politiche agricole alimentari e forestali 5 maggio 2016, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana n. 141 del 18 giugno 2016.».