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Decreto legge 21.03.2022, n. 21

Misure urgenti per contrastare gli effetti economici e umanitari della crisi ucraina. (G.U. 20.03.2022, n. 63)

Titolo III - Sostegno alle imprese

Capo IV - Contratti pubblici

Art. 23 bis - Modifiche all'articolo 1, comma 43-bis, della legge 30 dicembre 2021, n. 234

1. All'articolo 1, comma 43-bis, della legge 30 dicembre 2021, n. 234, sono apportate le seguenti modificazioni:

a) al primo periodo, le parole: «di importo superiore a 70.000 euro,» sono soppresse;

b) dopo il primo periodo è inserito il seguente: «La previsione di cui al periodo precedente si applica con riferimento alle opere il cui importo risulti complessivamente superiore a 70.000 euro, fermo restando che l'obbligo di applicazione dei contratti collettivi del settore edile, nazionali e territoriali, sottoscritti dalle organizzazioni sindacali e datoriali comparativamente più rappresentative a livello nazionale, è riferito esclusivamente ai lavori edili come definiti dall'allegato X al decreto legislativo 9 aprile 2008, n. 81».