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Decreto legge 21.03.2022, n. 21

Misure urgenti per contrastare gli effetti economici e umanitari della crisi ucraina. (G.U. 20.03.2022, n. 63)

Titolo IV - Rafforzamento dei presidi per la sicurezza, la difesa nazionale e per le reti di comunicazione elettronica

Capo I - Golden power

Art. 24 - Ridefinizione dei poteri speciali in materia di difesa e sicurezza nazionale - Golden power

1. All'articolo 1 del decreto-legge 15 marzo 2012, n. 21, convertito, con modificazioni, dalla legge 11 maggio 2012, n. 56, sono apportate le seguenti modificazioni:

a) al comma 1, lettera b), dopo le parole «un'impresa di cui alla lettera a),» sono inserite le seguenti: «che abbiano per effetto modifiche della titolarità, del controllo o della disponibilità degli attivi individuati ai sensi della medesima lettera a), compresi quelli» e dopo le parole: «relative a beni materiali o immateriali» sono inserite le seguenti: «, l'assegnazione degli stessi a titolo di garanzia»;

b) al comma 4, dopo le parole «Ai fini dell'esercizio del potere di veto di cui al comma 1, lettera b),» sono inserite le seguenti: «salvo che l'operazione sia in corso di valutazione o sia già stata valutata ai sensi del comma 5,»;

c) al comma 5:

1) al primo periodo le parole «notifica l'acquisizione» sono sostituite dalle seguenti: «, ove possibile congiuntamente alla società le cui partecipazioni sono oggetto dell'acquisto, notifica la stessa acquisizione»;

2) dopo il primo periodo è inserito il seguente: «Nei casi in cui la notifica non sia effettuata congiuntamente da tutte le parti del procedimento indicate al primo periodo, la società notificante trasmette, contestualmente alla notifica, una informativa, contenente gli elementi essenziali dell'operazione e della stessa notifica, alla società le cui partecipazioni sono oggetto dell'acquisto, al fine di consentirne la partecipazione al procedimento, fornendo prova della relativa ricezione.»;

2-bis) al terzo periodo, le parole: «indicate nel secondo periodo» sono sostituite dalle seguenti: «indicate nel terzo periodo»;

3) dopo il quarto periodo è inserito il seguente: «Entro quindici giorni dalla notifica, la società acquisita può presentare memorie e documenti alla Presidenza del Consiglio dei Ministri.»;

4) al quinto periodo le parole «all'acquirente, tale termine» sono sostituite dalle seguenti: «alle parti del procedimento, il predetto termine di quarantacinque giorni»;

5) al dodicesimo periodo le parole «L'acquirente che non osservi le condizioni imposte è altresì soggetto» sono sostituite dalle seguenti: «La società acquirente e la società le cui partecipazioni sono oggetto dell'acquisto che non osservino le condizioni imposte sono altresì soggette».

c-bis) dopo il comma 5 è inserito il seguente:

«5-bis. Ai fini dell'esercizio dei poteri speciali di cui al presente articolo, la costituzione di imprese il cui oggetto sociale ricomprende lo svolgimento di attività di rilevanza strategica ovvero che detengono attivi di rilevanza strategica per il sistema di difesa e sicurezza nazionale è notificata alla Presidenza del Consiglio dei ministri entro i termini e con le procedure di cui al presente articolo».