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Decreto legge 21.03.2022, n. 21

Misure urgenti per contrastare gli effetti economici e umanitari della crisi ucraina. (G.U. 20.03.2022, n. 63)

Titolo IV - Rafforzamento dei presidi per la sicurezza, la difesa nazionale e per le reti di comunicazione elettronica

Capo II - Cybersicurezza delle reti, dei sistemi informativi e dei servizi informatici e approvvigionamento di materie prime critiche

Art. 30 - Disposizioni in tema di approvvigionamento di materie prime critiche

1. Con decreto del Presidente del consiglio dei Ministri, su proposta del Ministero dello sviluppo economico e del Ministero degli affari esteri e della cooperazione internazionale, sulla base della rilevanza per l'interesse nazionale e del pregiudizio che deriverebbe dall'operazione, anche in relazione alla necessità di approvvigionamento di filiere produttive strategiche, sono individuate le materie prime critiche, per le quali le operazioni di esportazione al di fuori dell'Unione europea sono soggette alla procedura di notifica di cui al comma 2. I rottami ferrosi, anche non originari dell'Italia, costituiscono materie prime critiche e la loro esportazione è soggetta all'obbligo di notifica di cui al comma 2.

2. I soggetti che intendono esportare dal territorio nazionale, direttamente o indirettamente, fuori dall'Unione europea le materie prime critiche individuate ai sensi del comma 1 o i rottami ferrosi di cui al medesimo comma 1 hanno l'obbligo di notificare, almeno venti giorni prima dell'avvio dell'operazione, al Ministero dello sviluppo economico e al Ministero degli affari esteri e della cooperazione internazionale una informativa completa dell'operazione.

3. Salvo che il fatto costituisca reato, chiunque non osservi l'obbligo di cui al comma 2 è soggetto a una sanzione amministrativa pecuniaria pari al 30 per cento del valore dell'operazione e comunque non inferiore a euro 30.000 per ogni singola operazione.

4. Le misure di cui al presente articolo si applicano fino al 31 dicembre 202211.

5. Dall'attuazione del presente articolo non devono derivare nuovi o maggiori oneri a carico della finanza pubblica. Le amministrazioni provvedono alle attività di controllo previste dal presente articolo avvalendosi delle risorse umane, finanziarie e strumentali disponibili a legislazione vigente.

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Comma così modificato dall'art. 18 ter, comma 1, D.L. 17.05.2022, n. 50, conv. con modif. da L. 15.07.2022, n. 91 e successivamente modificato dall'art. 3, comma 2 bis, D.L. 09.08.2022, n. 115, conv. con modif. da L. 21.09.2022, n. 142.