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Decreto legge 21.03.2022, n. 21

Misure urgenti per contrastare gli effetti economici e umanitari della crisi ucraina. (G.U. 20.03.2022, n. 63)

Titolo V - Accoglienza e potenziamento della capacità amministrativa

Art. 32 bis - Misure per gli organi preposti all'attività di vigilanza e controllo ambientale

1. All'articolo 1, comma 563, della legge 27 dicembre 2017, n. 205, sono apportate le seguenti modificazioni:

a) le parole: «di monitoraggio e controllo ambientale, in relazione a quanto previsto» sono sostituite dalla seguente: «previste»;

b) dopo le parole: «per il triennio 2018-2020» sono inserite le seguenti: «e per il triennio 2022-2024».

2. All'articolo 1, comma 564, della legge 27 dicembre 2017, n. 205, le parole: «possono utilizzare graduatorie di concorsi pubblici per assunzioni a tempo indeterminato, in corso di validità, banditi da altre agenzie regionali o da altre amministrazioni pubbliche che rientrano nel comparto e nell'area di contrattazione collettiva della sanità» sono sostituite dalle seguenti: «possono utilizzare le proprie graduatorie di concorsi pubblici per assunzioni a tempo indeterminato, in corso di validità, nonché quelle di altre agenzie regionali o di altre amministrazioni pubbliche».