Decreto legge 24.03.2022, n. 24
1. Per continuare a garantire la sorveglianza epidemiologica e microbiologica del SARS-CoV-2 sulla base degli indirizzi forniti dal Ministero della salute, nonché per garantire maggiore supporto ai sistemi sanitari regionali per la programmazione di una gestione ordinaria dei contagi da SARS-CoV-2, anche dopo il 31 marzo 2022, l'Istituto superiore di sanità gestisce la specifica piattaforma dati a tal fine già istituita presso il medesimo Istituto con l'ordinanza del Capo del Dipartimento della protezione civile 27 febbraio 2020, n. 640, pubblicata nella Gazzetta Ufficiale n. 50 del 28 febbraio 2020, che le regioni e le province autonome di Trento e di Bolzano sono tenute ad alimentare con i dati sui casi, acquisiti ai sensi dell'articolo 1, commi 1-bis e 1-ter, del decreto-legge 19 maggio 2020, n. 34, convertito, con modificazioni, dalla legge 17 luglio 2020, n. 77, nonché ai sensi dell'articolo 34-bis del decreto-legge 25 maggio 2021, n. 73, convertito, con modificazioni, dalla legge 23 luglio 2021, n. 106, e secondo le modalità indicate dal predetto Istituto, adottando misure tecniche e organizzative idonee a tutelarne la riservatezza e la sicurezza. I dati raccolti ai sensi del presente comma sono comunicati tempestivamente dall'Istituto superiore di sanità al Ministero della salute, secondo le modalità da quest'ultimo stabilite e, in forma aggregata, sono messi a disposizione delle regioni e delle province autonome, anche ai fini della loro pubblicazione, garantendo la continuità operativa e qualitativa di tale processo, precedentemente realizzato in collaborazione con il Dipartimento della protezione civile della Presidenza del Consiglio dei ministri.
2. Ai fini del monitoraggio delle risposte immunologiche all'infezione e ai vaccini somministrati per la prevenzione dell'infezione da SARS-CoV-2 da svolgersi nel rispetto delle modalità concordate con il Ministero della salute, anche dopo il 31 marzo 2022, quest'ultimo trasmette all'Istituto superiore di sanità, in interoperabilità con la piattaforma di cui al comma 1, i dati individuali relativi ai soggetti cui sono somministrate dosi di vaccino anti SARS-CoV-2 contenuti nell'Anagrafe nazionale vaccini, ai sensi dell'articolo 3, comma 7, del decreto-legge 14 gennaio 2021, n. 2, convertito, con modificazioni, dalla legge 12 marzo 2021, n. 29.
3. Anche dopo il 31 marzo 2022, ai sensi dell'articolo 19 del decreto-legge 28 ottobre 2020, n. 137, convertito, con modificazioni, dalla legge 18 dicembre 2020, n. 176, il sistema Tessera sanitaria trasmette alla piattaforma di cui al comma 1 il numero dei tamponi antigenici rapidi effettuati, aggregati per tipologia di assistito, con l'indicazione degli esiti, positivi o negativi, per la successiva trasmissione al Ministero della salute, ai fini dell'espletamento delle relative funzioni in materia di prevenzione e controllo delle malattie infettive e, in particolare, del COVID-19.
4. I dati personali raccolti mediante la piattaforma di cui al comma 1 sono trattati dai soggetti indicati dal presente articolo, per lo svolgimento dei rispettivi compiti istituzionali, per motivi di interesse pubblico nel settore della sanità pubblica, nonché a fini di archiviazione nel pubblico interesse, di ricerca scientifica o storica o ai fini statistici, ai sensi dell'articolo 9, paragrafo 2, lettere i) e j), del regolamento (UE) 2016/ 679 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 27 aprile 2016, adottando le misure tecniche ed organizzative idonee ad assicurare la riservatezza e la sicurezza del dato, nel rispetto delle disposizioni vigenti in materia di protezione dei dati personali.
5. Allo scopo di garantire la collaborazione scientifica e di sanità pubblica epidemiologica internazionale, i dati raccolti dalla piattaforma di cui al comma 1, appositamente pseudonimizzati, possono essere condivisi, per il perseguimento delle finalità internazionalmente riconosciute, con gli specifici database dell'Organizzazione mondiale della sanità e del Centro europeo per la prevenzione e il controllo delle malattie e sono pubblicati nel sito internet istituzionale dell'Istituto superiore di sanità.
6. Al fine di assicurare l'ottimale svolgimento delle funzioni di ricerca, controllo, consulenza, regolazione e formazione dell'Istituto superiore di sanità, anche mediante lo sviluppo di nuovi modelli interpretativi dei dati sanitari, i trattamenti dei dati raccolti con la piattaforma di cui al comma 1, sulla base di specifica e motivata richiesta al medesimo Istituto, previa apposita pseudonimizzazione e adottando le misure tecniche ed organizzative idonee ad assicurare la riservatezza e la sicurezza del dato, possono essere effettuati dai centri di competenza nell'ambito scientifico e di ricerca, nonché da enti di particolare rilevanza scientifica, di livello nazionale e internazionale, e da pubbliche amministrazioni, che a tale scopo assumono la qualità di responsabili del trattamento ai sensi dell'articolo 28 del regolamento (UE) 2016/679 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 27 aprile 2016. Titolare del trattamento dei dati ai sensi dell'articolo 24 del medesimo regolamento (UE) 2016/679 è l'Istituto superiore di sanità.
7. Per garantire lo svolgimento in condizioni di sicurezza delle attività economiche, produttive e sociali, le regioni e le province autonome di Trento e di Bolzano monitorano con cadenza giornaliera l'andamento della situazione epidemiologica determinata dalla diffusione del SARS-CoV-2 nei propri territori e, in relazione a tale andamento, le condizioni di adeguatezza del sistema sanitario regionale. Ai fini di cui al primo periodo, dopo il 31 marzo 2022, le regioni e le province autonome di Trento e di Bolzano raccolgono i dati secondo i criteri indicati con specifica circolare del Ministero della salute e li comunicano quotidianamente al Ministero della salute e all'Istituto superiore di sanità.
8. L'Istituto superiore di sanità, le regioni e le province autonome di Trento e di Bolzano e il Ministero della salute provvedono agli adempimenti di cui al presente articolo con le risorse umane, strumentali e finanziarie disponibili a legislazione vigente. Le disposizioni di cui al presente comma continuano ad applicarsi ai lavoratori delle strutture di cui al comma 2, secondo periodo, del presente articolo fino al 15 giugno 2022.