Nota M.I. 04.03.2022, prot. n. 381
Accoglienza scolastica degli studenti ucraini esuli. Prime indicazioni e risorse.
Il nostro Paese, insieme ai partner europei, è impegnato ad assicurare accoglienza umanitaria a coloro che fuggono dai territori coinvolti dalla guerra in atto in Ucraina.
Sono molti, in rapidissima crescita, i minori in età scolare costretti a "sospendere" la consueta vita quotidiana e a lasciare la terra d'origine, per fuggire ed iniziare un incerto viaggio. Tra le molteplici esigenze cui far fronte, è prioritario assicurare loro il proseguimento del percorso educativo e formativo, anche perché possano ritrovare condizioni minime di "normalità" quotidiana.
Allo stato non è possibile prevedere il numero di coloro che giungeranno nel nostro Paese in cerca di protezione, ma dai primi dati disponibili emerge, fra gli esuli ucraini in ingresso nel nostro Paese, un'altissima percentuale di minori, in parte accompagnati dai propri familiari e, in molti casi, tragicamente soli o temporaneamente affidati ad amici di famiglia.
Questo Ministero e le istituzioni scolastiche del sistema nazionale di istruzione sono chiamate, ora, ad esercitare il massimo impegno per accogliere gli esuli ucraini in età scolare, dando loro tutto il sostegno e l'accompagnamento a tal fine necessario.
Accoglienza scolastica
Le scuole italiane sono da tempo impegnate ad assicurare ai minori stranieri l'assolvimento dell'obbligo formativo, mediante l'applicazione, anche nei loro confronti, degli istituti e delle garanzie in materia di diritto all'istruzione, di accesso ai servizi educativi, di partecipazione alla vita delle comunità scolastiche.
Il Testo Unico sull'immigrazione (art. 38 del decreto legislativo 25 luglio 1998, n. 286) garantisce il diritto allo studio ai minori stranieri presenti sul territorio italiano e prevede per costoro l'applicazione delle disposizioni nazionali in materia. La medesima tutela è garantita ai minori richiedenti protezione internazionale e ai minori figli di richiedenti protezione internazionale (art. 21 del decreto legislativo 18 agosto 2015, n. 142), nonché ai minori stranieri non accompagnati per i quali è prevista la predisposizione di progetti specifici che si avvalgano del ricorso o del coordinamento di mediatori culturali (art. 14 della legge 7 aprile 2017, n. 47).
In applicazione delle predette disposizioni, le istituzioni scolastiche e gli Uffici scolastici regionali - nelle loro articolazioni di direzioni regionali e uffici di ambito territoriale, nell'esercizio delle consuete funzioni di supporto e accompagnamento - si attiveranno per realizzare l'integrazione scolastica degli studenti in fuga dalla guerra, assicurando l'inserimento il più possibile vicino ai luoghi presso cui questi ultimi trovano asilo.
I dirigenti scolastici e gli Uffici scolastici regionali terranno conto della particolare condizione di fragilità di ciascuno degli esuli accolti, determinata dallo sradicamento dalle proprie comunità e, in più di un caso, dall'allontanamento da uno o entrambi i genitori. Si dovrà avere cura, per quanto possibile, di non disperdere la rete di relazioni che uniscono tra loro i profughi o li legano a familiari presso cui trovano accoglienza, favorendo il raccordo con le comunità ucraine stabilmente inserite in Italia, al fine di evitare ogni forma di isolamento e facilitare il percorso di integrazione. Per tale ragione sarà pure necessario favorire il più possibile la conservazione di piccoli gruppi di provenienza, in primis nuclei familiari, considerando poi l'appartenenza alla medesima comunità territoriale o geografica.
Nell'accogliere i bambini e i ragazzi a scuola si potrà fare riferimento alle molteplici esperienze di peer education e peer tutoring, in particolare nelle fasi iniziali di approccio all'ITABASE, come anche all'utilizzo sperimentato di materiali didattico bilingue o nella lingua madre. Si raccomanda pure di riservare la massima cura nel coinvolgimento del nucleo familiare con cui gli studenti sono arrivati e al collegamento fra tempo scuola e tempo extra-scuola, per l'offerta di occasioni di socializzazione, ricreative o sportive, ad esempio.
Supporto psicologico
La gravità e la repentinità degli eventi occorsi non possono non aver determinato, soprattutto sui più piccoli, ricadute traumatiche che necessitano di adeguato supporto psicologico. A tal fine, le scuole potranno impiegare i fondi destinati dall'art. 1, comma 697, della legge 30 dicembre 2021, n. 234, per fornire assistenza psicologica anche agli studenti e alle famiglie ucraini il cui disagio connesso all'emergenza epidemiologica è stato pesantemente aggravato dagli eventi bellici patiti. È in corso di perfezionamento il provvedimento di assegnazione alle istituzioni scolastiche statali delle risorse in parola.
Supporto linguistico
La barriera linguistica costituisce il primo ostacolo all'azione educativa che la scuola è chiamata a svolgere, in particolare nella fase di accoglienza, supporto e socializzazione. È pertanto necessario che il personale scolastico possa essere affiancato da mediatori linguistici e culturali che favoriscano l'interazione e la comunicazione interpersonale. A questi fini si rende necessario pure l'intervento degli Uffici scolastici regionali che, attraverso i propri uffici di ambito territoriale, coordineranno le azioni delle scuole con quelle degli EE.LL., competenti in materia, per l'attivazione dei propri mediatori linguistici e culturali.
Risorse finanziarie di primo sostegno scolastico
Quale primo sostegno alle istituzioni scolastiche nel delicato compito di accoglienza ed integrazione, questo Ministero ha reperito in via d'urgenza un primo stanziamento pari ad euro 1.000.000 da destinare alle istituzioni scolastiche coinvolte significativamente nelle predette attività di accoglienza.
Nell'impossibilità attuale di definire la distribuzione degli arrivi sul territorio nazionale, lo stanziamento di che trattasi sarà ripartito dall'Amministrazione centrale sulla base delle esigenze rappresentate dagli uffici scolastici territoriali, in raccordo con le Prefetture competenti, in favore delle istituzioni scolastiche coinvolte, in ragione delle concrete esigenze di queste ultime, per sostenere i costi della mediazione linguistica e culturale, nonché le necessità correlate all'accoglienza scolare e all'alfabetizzazione degli studenti in arrivo dall'Ucraina. Con successiva nota verranno fornite indicazioni ulteriori sulle modalità amministrativo-contabili del finanziamento in questione.
Sulla base degli sviluppi della situazione - in costante divenire - e in raccordo con il Dipartimento per le libertà civili e l'immigrazione del Ministero dell'interno, sarà cura di questo Dipartimento fornire ulteriori indicazioni, suggerimenti, supporti. Si confida nella consueta collaborazione di tutto il mondo della scuola che, pur provato da un lungo tempo di pandemia, saprà mobilitare ancora una volta le sue energie migliori per fare fronte alla nuova e tragica emergenza, facendosi comunità accogliente.