Nota M.I. 24.03.2022, n. 373
Decreto-Legge 21 marzo 2022, n. 21, art. 36: proroga dei contratti sottoscritti ai sensi dell'art. 58, comma 4-ter, del D.L. 73/2021 - Indicazioni per gli uffici scolastici regionali.
Come è noto, l'art. 58, comma 4-ter, del D.L. 73/2021 (cd. decreto "Sostegni-bis"), convertito, con modificazioni, dalla Legge 23 luglio 2021, n. 106, ha previsto la possibilità di attivare, per l'avvio dell'anno scolastico 2021/2022 e per finalità connesse all'emergenza epidemiologica, incarichi temporanei di personale docente e ATA, dalla data di presa di servizio fino al 30 dicembre 2021.
Successivamente, l'art. 1, comma 326, della Legge 234/2021, c.d. "Legge di Bilancio", ha previsto che "[...] il termine dei contratti sottoscritti ai sensi dell'articolo 58, comma 4-ter, lettere a) e b), del decreto-legge 25 maggio 2021, n. 73, [...] può essere prorogato fino al termine delle lezioni dell'anno scolastico 2021/2022 [...]". Per consentire la proroga di tali contratti, la citata norma ha stanziato 400 milioni di euro per il 2022 (di cui 380 milioni destinati ai cd. "incarichi principali" e 20 milioni destinati alle eventuali sostituzioni).
La scrivente Amministrazione, con nota prot. n. 1376 del 28 dicembre 2021, nelle more del perfezionamento della Legge di Bilancio, con l'obiettivo di assicurare la continuità del servizio Istruzione, ha comunicato agli Uffici Scolastici Regionali ed alle istituzioni scolastiche che "[...] tenuto conto dei tempi tecnici di assegnazione delle risorse e della necessaria azione di monitoraggio e coordinamento con gli uffici scolastici regionali, in una prima fase, il termine di scadenza delle proroghe è individuabile nella data del 31 marzo 2022".
Ciò posto, con la presente si rileva che l'art. 36 del Decreto-Legge 21 marzo 2022, n. 21, ha modificato quanto previsto dal citato art. 1, comma 326, della Legge 234/2021, prevedendo uno stanziamento ulteriore di 170 milioni di euro per il 2022 . La nuova formulazione dell'articolo 1, comma 326, della Legge 234/2021 è la seguente: "[...] Al fine di corrispondere alle esigenze delle istituzioni scolastiche connesse all'emergenza epidemiologica, il termine dei contratti sottoscritti ai sensi dell'articolo 58, comma 4-ter, lettere a) e b), del decreto-legge 25 maggio 2021, n. 73, convertito, con modificazioni, dalla legge 23 luglio 2021, n. 106, e prorogati fino al 31 marzo 2022, può essere prorogato fino al termine delle lezioni dell'anno scolastico 2021/2022, e comunque non oltre il 15 giugno 2022, salvo che per le scuole dell'infanzia statali di cui all'articolo 1 del decreto legislativo 19 febbraio 2004, n. 59 nelle quali il termine è prorogato fino e non oltre il 30 giugno 2022 nel limite delle risorse di cui al secondo periodo [...]".
Nel dettaglio si evidenzia che, per quanto concerne tutte le istituzioni scolastiche, ad eccezione per la scuola dell'infanzia, la proroga dei suddetti contratti deve essere sottoscritta fino al termine delle lezioni della regione di riferimento, e comunque entro il limite delle risorse assegnate
Per le scuole dell'infanzia, il cui termine delle lezioni è previsto per il 30 giugno, si evidenzia che possono essere prorogati fino a tale data, esclusivamente i contratti relativi al personale docente, e comunque entro il limite delle risorse assegnate.
Con particolare riferimento, allo stanziamento previsto dall'art. 36 del Decreto-Legge 21 marzo 2022, n. 21, di seguito si riporta la ripartizione spettante a ciascun Ufficio scolastico regionale; tale ripartizione è stata effettuata sulla base dei contratti effettivamente stipulati fino a marzo 2022 dalle istituzioni scolastiche, della spesa calcolata da NoiPA alla medesima data e delle risorse residue rispetto all'assegnazione prevista dall'art'1, comma 326, della Legge 234/2021.
UU.SS.RR. | Fabbisogno aggiuntivo proroga fino al termine delle lezioni (ad esclusione delle scuole dell'infanzia) | Fabbisogno aggiuntivo proroga docenti infanzia, dal termine delle lezioni fino al 30 giugno | Totale ripartizione per incarichi principali | Totale ripartizione per sostituzioni | Totale ripartizione art. 36 DL 21/2022 |
---|---|---|---|---|---|
Abruzzo | 4.629.628 | 416.755 | 5.046.383 | 169.522 | 5.215.905 |
Basilicata | 2.864.780 | 272.992 | 3.137.772 | 105.406 | 3.243.178 |
Calabria | 12.341.714 | 608.053 | 12.949.767 | 435.018 | 13.384.785 |
Campania | 12.213.249 | 160.224 | 12.373.473 | 415.659 | 12.789.132 |
Emilia-Romagna | 11.507.053 | 717.111 | 12.224.163 | 410.643 | 12.634.807 |
Friuli Venezia Giulia | 4.088.469 | 252.028 | 4.340.497 | 145.809 | 4.486.306 |
Lazio | 11.963.515 | 292.999 | 12.256.513 | 411.730 | 12.668.243 |
Liguria | 4.246.114 | 191.372 | 4.437.486 | 149.067 | 4.586.554 |
Lombardia | 16.150.671 | 531.033 | 16.681.704 | 560.385 | 17.242.089 |
Marche | 5.258.283 | 159.678 | 5.417.961 | 182.004 | 5.599.965 |
Molise | 969.476 | 111.111 | 1.080.586 | 36.300 | 1.116.886 |
Piemonte | 11.825.544 | 1.006.083 | 12.831.627 | 431.050 | 13.262.677 |
Puglia | 12.001.087 | 331.986 | 12.333.073 | 414.302 | 12.747.374 |
Sardegna | 4.483.303 | 138.965 | 4.622.268 | 155.275 | 4.777.543 |
Sicilia | 20.441.756 | 409.925 | 20.851.681 | 700.466 | 21.552.147 |
Toscana | 10.906.977 | 405.354 | 11.312.331 | 380.012 | 11.692.344 |
Umbria | 3.426.405 | 205.356 | 3.631.761 | 122.001 | 3.753.762 |
Veneto | 8.649.750 | 296.039 | 8.945.789 | 300.514 | 9.246.302 |
Totale | 157.967.773 | 6.507.063 | 164.474.836 | 5.525.164 | 170.000.000 |
Si evidenzia che la quota destinata alle eventuali sostituzioni è pari a circa il 3,25% delle risorse destinate alla contrattualizzazione del personale in esame, anziché del 5% come nelle precedenti ripartizioni. Tale riduzione è calcolata sulla base dell'effettiva contrattualizzazione da parte delle istituzioni scolastiche dei sostituti nel periodo gennaio-marzo 2022.
L'assegnazione sui POS (Punti Ordinanti di Spesa) delle istituzioni scolastiche, sarà effettuata come di consueto da parte del competente Ufficio della Direzione Generale delle risorse umane e finanziarie, sulla base delle ripartizioni definite dagli Uffici Scolastici regionali, tenuto conto dei contratti da prorogare, nel limite dello stanziamento complessivo attribuito ai medesimi.
Per tutte le tipologie contrattuali di cui sopra (incaricati principali e relative sostituzioni) è stato implementato su GePOS, come dettagliatamente descritto in seguito, un apposito sistema di monitoraggio che consente agli Uffici Scolastici regionali di verificare il rispetto del limite di spesa definito dalla norma ed eventualmente "bloccare", tramite l'apposita funzione realizzata su GePOS, la sottoscrizione di ulteriori contratti da parte delle singole istituzioni scolastiche.
Si ricorda che, in coerenza con quanto già previsto per il periodo settembre-dicembre 2021 e gennaio- marzo 2022, gli Uffici Scolastici Regionali potranno procedere al caricamento massivo sul sistema GePOS delle ripartizioni definite per le istituzioni scolastiche.
Si rappresenta, infine, che a prescindere dal caricamento su GePOS delle ripartizioni di cui sopra (funzionali al caricamento dei POS da parte del Ministero), gli Uffici Scolastici Regionali possono procedere a comunicare alle istituzioni scolastiche le risorse finanziarie - lordo Stato, a disposizione per le finalità di cui all'art. 58, commi 4-ter e 4-quater del D.L. 73/2021, al netto della quota da destinare alle eventuali sostituzioni. Resta inteso che l'importo assegnato alla singola istituzione scolastica deve coincidere con quanto comunicato su GePOS ai fini dell'assegnazione sui POS.
Si rappresenta, infine, che in caso di quesiti su tematiche amministrativo-contabili è possibile richiedere assistenza inviando una mail all'indirizzo di posta elettronica: dgruf.hdac@istruzione.it. Per le altre questioni di natura tecnico-informatica è possibile contattare il numero verde 800 903 080.
Si coglie l'occasione per porgere cordiali saluti e si resta a disposizione per eventuali chiarimenti.