Nota M.I. 28.03.2022, prot. n. 7775
Esame di Stato conclusivo del secondo ciclo di istruzione a.s. 2021/2022 - chiarimenti e indicazioni operative.
In merito all'interpretazione e all'applicazione di talune disposizioni contenute nell'ordinanza ministeriale n. 65 del 14 marzo 2022, che disciplina per l'anno scolastico 2021/2022 lo svolgimento dell'esame di Stato conclusivo del secondo ciclo di istruzione, si forniscono i seguenti chiarimenti e indicazioni operative, raccomandando una lettura puntuale dell'ordinanza stessa.
Predisposizione delle tracce per la seconda prova
a. Nel corrente anno scolastico 2021/2022, come è noto, la seconda prova dell'esame di Stato conclusivo del secondo ciclo di istruzione sarà predisposta dalle commissioni d'esame, con le modalità di cui all'articolo 20 dell'ordinanza ministeriale n. 65/2022, affinché detta prova sia aderente alle attività didattiche effettivamente svolte nel corso dell'anno scolastico sulle discipline di indirizzo.
L'articolo 20, comma 2, della citata ordinanza dispone: "Per tutte le classi quinte dello stesso indirizzo, articolazione, opzione presenti nell'istituzione scolastica i docenti titolari della disciplina oggetto della seconda prova di tutte le sottocommissioni operanti nella scuola elaborano collegialmente, entro il 22 giugno, tre proposte di tracce, sulla base delle informazioni contenute nei documenti del consiglio di classe di tutte le classi coinvolte; tra tali proposte viene sorteggiata, il giorno dello svolgimento della seconda prova scritta, la traccia che verrà svolta in tutte le classi coinvolte". Inoltre, l'articolo 20, comma 3, recita: "Quando nell'istituzione scolastica è presente un'unica classe di un determinato indirizzo, articolazione, opzione, l'elaborazione delle tre proposte di tracce è effettuata dalla singola sottocommissione, entro il 22 giugno, sulla base delle informazioni contenute nel documento del consiglio di classe e delle proposte avanzate dal docente titolare della disciplina oggetto della prova. Il giorno dello svolgimento della seconda prova scritta si procede al sorteggio."
Le caratteristiche della prova devono essere conformi ai Quadri di riferimento per la redazione e lo svolgimento della seconda prova scritta, di cui al decreto ministeriale n. 769 del 2018.
Come previsto dalla nota ministeriale 4 ottobre 2018, n. 3050, all'allegato 2, i Quadri di riferimento forniscono indicazioni relative:
- alla struttura della prova d'esame;
- ai nuclei tematici fondamentali e agli obiettivi della prova, in riferimento a ciascuna disciplina che può essere oggetto della seconda prova;
- alla valutazione delle prove.
Essi sono composti dalle seguenti sezioni:
1) un preambolo, denominato "Caratteristiche della prova d'esame", contenente la descrizione delle caratteristiche strutturali della prova d'esame;
2) una o più tabelle, rubricate sotto la denominazione: "Disciplina/e caratterizzante/i l'indirizzo oggetto della seconda prova scritta", contenenti la definizione, per ciascuna disciplina, dei nuclei tematici fondamentali e degli obiettivi della prova.
Per "nucleo tematico fondamentale" si intende un nodo concettuale essenziale ed irrinunciabile della disciplina.
Per "obiettivo della prova" si intende l'indicazione delle operazioni cognitive e delle procedure operative necessarie per svolgere la prova stessa, ovvero, in altre parole, la descrizione di cosa il candidato dovrà dimostrare nello svolgimento della prova, in relazione ai nuclei tematici fondamentali sopra individuati;
3) una griglia di valutazione per l'attribuzione dei punteggi, contenente un set di indicatori legati agli obiettivi della prova con una distribuzione del punteggio per fasce tra i vari indicatori, che le Commissioni d'esame utilizzano per la costruzione di uno strumento di valutazione tarato sulla specifica prova, declinando in descrittori di livello i suddetti indicatori.
Si raccomanda perciò alle SS. LL. di promuovere occasioni di studio e di approfondimento volte ad ampliare la conoscenza dei quadri di riferimento, coinvolgendo anche gli studenti delle classi finali.
b. Nel liceo scientifico, poiché la seconda prova verte su Matematica, sia per l'indirizzo tradizionale, che per l'opzione Scienze applicate e per la sezione sportiva, l'elaborazione delle proposte di tracce coinvolgerà i docenti titolari dell'insegnamento in tutte le classi dei suddetti percorsi presenti nell'istituzione scolastica.
c. Ai sensi dell'articolo 20, comma 4, dell' ordinanza, qualora i quadri di riferimento prevedano un range orario per la durata della prova, ciascuna sottocommissione, entro il giorno 21 giugno 2022, definisce collegialmente tale durata. Contestualmente, il presidente stabilisce, per ciascuna delle sottocommissioni, il giorno e/o l'orario d'inizio della prova, dandone comunicazione all'albo dell'istituto o degli eventuali istituti interessati.
Qualora la prova riguardi più sottocommissioni della medesima istituzione scolastica, le stesse concordano la durata della prova, mentre i presidenti definiscono di comune accordo l'orario di inizio della prova e le modalità di sorteggio della traccia.
d. Per i percorsi di studio che non dispongono di un Quadro di riferimento specifico, ai fini dell'elaborazione delle proposte di tracce si terrà conto del Quadro di riferimento dell'indirizzo ordinamentale di afferenza (quello di cui si consegue il diploma) e/o della struttura e delle caratteristiche delle prove nazionali dello specifico percorso somministrate nel 2019 in quanto compatibili.
e. In relazione al procedimento di formulazione delle tre proposte di traccia della seconda prova di cui all'articolo 20, comma 2, dell'ordinanza, tutti i docenti titolari della disciplina oggetto di seconda prova dichiarano obbligatoriamente per iscritto:
a) se nell'anno scolastico 2021/2022 abbiano o meno istruito privatamente uno o più candidati assegnati alle altre sottocommissioni coinvolte nella predisposizione e nella somministrazione della prova;
b) se abbiano o meno rapporti di parentela e di affinità entro il quarto grado ovvero di coniugio, unione civile o convivenza di fatto con candidati assegnati ad altre sottocommissioni coinvolte nella predisposizione e nella somministrazione della prova.
Nei casi di dichiarazione affermativa, ai sensi della lettera a), il docente si astiene dal partecipare ai lavori collegiali.
Nei casi di dichiarazione affermativa ai sensi della lettera b), il presidente della sottocommissione di cui il commissario è membro, sentito il presidente della sottocommissione cui è assegnato il candidato coinvolto, può disporre motivata deroga all'incompatibilità.
Valutazione delle prove di esame - arrotondamento del punteggio
Le tabelle di conversione del punteggio delle prove scritte di cui all'allegato C all'ordinanza e la griglia per la valutazione del colloquio di cui all'allegato A prevedono la possibilità di assegnare alle singole prove di esame un punteggio con decimale (.50). Si specifica che l'arrotondamento all'unità superiore verrà operato una sola volta, dopo aver sommato i singoli punteggi conseguiti nelle due prove scritte e nel colloquio, sul punteggio totale conseguito nelle prove d'esame.
Percorsi di istruzione degli adulti di secondo livello
Il credito scolastico dei percorsi di istruzione degli adulti di secondo livello, attribuito in quarantesimi con il procedimento di cui all'articolo 11, comma 5, dell'ordinanza, è convertito in cinquantesimi ai sensi dell'articolo 11, comma 1, dell'ordinanza.
Relazione del Presidente di commissione
Anche quest'anno i Presidenti di commissione trasmetteranno al competente USR un'apposita relazione, sulla base di un form telematico disponibile su "Commissione web", contenente osservazioni sullo svolgimento delle prove e sui livelli di apprendimento degli studenti, nonché eventuali proposte migliorative dell'esame di Stato.