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Ordinanza M.I. 14.03.2022, n. 65

Esame di Stato conclusivo del secondo ciclo di istruzione per l'anno scolastico 2021/2022.

Art. 7 - Assegnazione dei candidati esterni alle sottocommissioni

1. Il dirigente/coordinatore dell'istituzione scolastica sede d'esame verifica le domande e i relativi allegati e, ove necessario, invita il candidato a perfezionare la domanda. Il predetto adempimento è effettuato prima della formulazione delle proposte di configurazione delle commissioni di esame. Il dirigente/coordinatore è tenuto a comunicare immediatamente all'USR eventuali irregolarità non sanabili riscontrate.

2. Dopo il perfezionamento del procedimento di assegnazione di cui all'art. 6, comma 3, il dirigente/coordinatore associa i candidati esterni, assegnati all'istituzione scolastica statale o paritaria dall'USR, alle diverse sottocommissioni dell'istituto. A ogni singola sottocommissione non possono essere complessivamente associati più di trentacinque candidati.

3. Negli indirizzi di studio nei quali la disciplina caratterizzante è associata alla classe di concorso generica "A-24 lingue e culture straniere negli istituti di istruzione secondaria di secondo grado", i candidati esterni sono assegnati alle sottocommissioni assicurando che le lingue straniere presenti nel curricolo del candidato coincidano con le lingue straniere della classe cui sono abbinati.