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Ordinanza M.I. 14.03.2022, n. 65

Esame di Stato conclusivo del secondo ciclo di istruzione per l'anno scolastico 2021/2022.

Art. 8 - Effettuazione delle prove d'esame fuori dalla sede scolastica ed effettuazione del colloquio in videoconferenza

1. I Dirigenti preposti agli USR valutano le richieste di effettuazione delle prove d'esame fuori dalla sede scolastica di candidati degenti in luoghi di cura od ospedali o detenuti, o comunque impossibilitati a lasciare il proprio domicilio nel periodo dell'esame per ragioni diverse da quelle collegate alla pandemia da COVID 19, autorizzando, ove ne ravvisino l'opportunità, le commissioni a spostarsi anche fuori provincia o regione. In tale ipotesi, le prove scritte sono effettuate, di norma, nella sessione suppletiva. Se possibile, l'USR può autorizzare l'installazione di linee telematiche a comunicazione sincronica provvedendo alla relativa vigilanza.

2. I candidati che, per sopravvenuta impossibilità dovuta a malattia o ad altri gravi documentati impedimenti, non possono lasciare il proprio domicilio per l'effettuazione del colloquio inoltrano al presidente della commissione d'esame motivata richiesta di effettuazione del colloquio a distanza, corredandola di idonea documentazione. Il presidente della commissione dispone la modalità d'esame in videoconferenza. Diversamente, i candidati che non possono lasciare il proprio domicilio per lo svolgimento delle prove scritte, che debbono obbligatoriamente essere effettuate in presenza, vengono rinviati alle sessioni suppletiva o straordinaria secondo quanto previsto all'articolo 26.