Ordinanza M.I. 14.03.2022, n. 66
1. I presidenti delle commissioni dell'esame di Stato sono nominati:
a) secondo le fasi territoriali di nomina di cui all'articolo 7 del d.m. 183/2019;
b) all'interno delle fasi territoriali di nomina, in base ai criteri di cui all'articolo 4 del d.m. 183/2019;
c) in base alle preferenze a parità di condizioni di cui all'articolo 9 del d.m. 183/2019.
2. Le nomine sono subordinate all'inesistenza delle preclusioni alla nomina e delle condizioni personali ostative all'incarico di cui agli articoli 13 e 14 del d.m. 183/2019.
3. I presidenti sono nominati nelle sedi per le quali hanno espresso gradimento, nel rispetto dell'ordine procedimentale di cui sopra. Ove non sia possibile la nomina nelle sedi indicate in via preferenziale, si procede alla nomina d'ufficio.