Ordinanza M.I. 14.03.2022, n. 66
1. Ai sensi dell'articolo 14 del d.m. 183/2019, sono condizioni personali ostative all'incarico di presidente:
a) avere riportato condanne penali o avere in corso procedimenti penali per i quali sia stata formalmente iniziata l'azione penale;
b) avere in corso procedimenti disciplinari;
c) essere incorsi, nell'ultimo biennio, in sanzioni disciplinari superiori alla sanzione minima;
d) essere in aspettativa o comunque assenti dal servizio, sempre che si preveda il rientro in servizio in data posteriore a quella di inizio degli esami;
e) essere collocati fuori ruolo o utilizzati in altri compiti, ai sensi dei vigenti contratti collettivi nazionali di lavoro;
f) essere in posizione di astensione obbligatoria o facoltativa dal lavoro, ai sensi del d.lgs. n. 151 del 2001, e successive modifiche e integrazioni;
g) essere in aspettativa o distacco sindacale.
2. È altresì preclusa la possibilità di presentare istanza di nomina in qualità di presidente a:
a) docenti designati commissari;
b) docenti di istituti statali che insegnino, regolarmente autorizzati, contestualmente anche in istituti paritari;
c) personale impegnato come sostituto del dirigente scolastico durante lo svolgimento dell'esame di Stato, qualora quest'ultimo abbia presentato istanza di nomina in qualità di presidente di commissioni di esame di Stato;
d) personale docente della scuola che sia assente per almeno novanta giorni e rientri in servizio dopo il 30 aprile 2022;
e) personale che risulti trasferito per incompatibilità ambientale presso la scuola in cui prestava servizio.