Ordinanza M.I. 14.03.2022, n. 66
1. Ai sensi dell'articolo 4, commi 1 e 4, del d.m. 183/2019, i presidenti di commissione sono nominati dal dirigente preposto all'USR attingendo dall'elenco regionale dei presidenti, salvo quanto previsto all'articolo 18.
2. Le nomine relative ai dirigenti scolastici in servizio preposti a istituti statali d'istruzione secondaria di secondo grado, ovvero a istituti statali nei quali funzionano corsi di studio di istruzione secondaria di secondo grado, e ai dirigenti scolastici preposti ai convitti nazionali e agli educandati femminili, tenuti alla presentazione della istanza di nomina in qualità di presidente, attraverso il modello ES-1, sono disposte considerando prioritariamente le preferenze espresse dagli aspiranti relativamente al comune e alla provincia di servizio o di residenza, dando priorità a quelle relative al comune, nello stesso ordine in cui sono indicate nella scheda di partecipazione.
3. Le sedi esprimibili sono i distretti scolastici, a esclusione del distretto scolastico ove è presente la scuola nella quale si presta servizio, nonché i comuni della provincia di servizio o di residenza, purché compresa nella regione di servizio e, per il personale non in servizio, nella sola provincia di residenza. Non possono essere richieste sedi al di fuori dell'ambito provinciale.
4. Prima di procedere alle nomine su preferenza delle altre categorie di personale avente titolo alla nomina in qualità di presidente, si procede alla nomina d'ufficio dei dirigenti scolastici di cui sopra nell'ambito del comune, e, poi, della provincia. L'assegnazione d'ufficio è effettuata tenendo conto dell'eventuale opzione di gradimento tra comune di servizio o di residenza, nell'ordine indicato nella tabella di viciniorità utilizzata per i trasferimenti del personale della scuola tra i comuni e distretti della provincia. In assenza dell'opzione, si procede a partire dal comune di servizio.