Ordinanza M.I. 14.03.2022, n. 66
1. Ai sensi dell'articolo 13, comma 2, del d.m. 183/2019, solo per le province con non più di quattro distretti, esaurite le fasi territoriali relative agli ambiti sia comunale che provinciale, qualora non sia possibile - in base alle disposizioni sopraindicate - nominare i presidenti di tutte le commissioni di esame, al fine di garantire il regolare svolgimento dell'esame di Stato, si procede alla nomina d'ufficio dei presidenti delle commissioni nello stesso ambito distrettuale di servizio, in deroga alle preclusioni dell'ambito distrettuale. Si opera comunque nel rispetto di tutte le altre preclusioni di cui al d.m. 183/2019, di seguito specificate:
a) divieto di nomina nelle commissioni di esame presenti nella scuola di servizio (anche con riferimento alla scuola di completamento dell'orario di servizio), comprese le sezioni staccate, le sedi coordinate, le scuole aggregate, le sezioni associate;
b) divieto di nomina nelle scuole ove si sia prestato servizio nei due anni scolastici precedenti l'anno in corso;
c) divieto di nomina nelle scuole ove si sia svolto per due volte consecutive, nei due anni scolastici precedenti, l'incarico di presidente o commissario esterno.
2. Nel caso di impossibilità di formare le commissioni, il dirigente preposto all'USR può nominare d'ufficio, anche al di fuori della provincia, in ambito regionale, a partire dalla provincia limitrofa, eventualmente indicata come più gradita e in base alle tabelle di viciniorità tra comuni e distretti della stessa provincia e di province della stessa regione, tenendo comunque conto delle minori distanze di percorrenza.
3. Posti ancora non coperti attraverso il procedimento sono assegnati direttamente dal dirigente preposto all'USR competente.
4. Ai sensi dell'articolo 9 del d.m. 183/2019, la preferenza nella nomina dei presidenti, nell'ambito delle categorie di personale di cui all'articolo 4 del succitato decreto, a parità di situazione e nell'ambito di ciascuna delle sopraelencate fasi di nomina, è determinata dall'anzianità di servizio di ruolo, compresa per i dirigenti scolastici quella maturata nel precedente servizio di ruolo in qualità di docenti.
5. A parità di tutte le condizioni, la preferenza è determinata dall'anzianità anagrafica.
6. L'assegnazione a una delle commissioni operanti nelle sedi d'esame disponibili alla nomina, a domanda o d'ufficio, secondo i criteri sopra esposti, avviene secondo il principio dell'alternanza dei percorsi nelle scuole di istruzione secondaria di secondo grado riportate nel Bollettino ufficiale del Ministero dell'istruzione, integrato con l'elenco delle scuole paritarie.
7. Qualora nel medesimo istituto risultino operanti più commissioni, sono esaminate, ai fini dell'assegnazione, prioritariamente le commissioni costituite da classi dello stesso istituto e, successivamente, quelle costituite da classi di istituti diversi; in quest'ultimo caso sono considerate per prime quelle di istituti appartenenti allo stesso comune.