Ordinanza M.I. 14.03.2022, n. 66
1. Ciascun consiglio di classe designa i commissari, anche riunendosi in modalità a distanza.
2. Il dirigente/coordinatore, dopo tale designazione, procede alla registrazione telematica del modello ES-C e lo inoltra all'USR per il tramite dell'Ambito territoriale provinciale.
3. Il consiglio di classe, nella designazione dei commissari, opera tenendo presenti i seguenti criteri:
a) i commissari sono designati tra i docenti appartenenti al consiglio di classe, titolari dell'insegnamento, sia a tempo indeterminato che a tempo determinato. Può essere designato come commissario un docente la cui classe di concorso sia diversa da quella preVista dal quadro orario ordinamentale per la disciplina selezionata, purché insegni la disciplina stessa nella classe terminale di riferimento. Le istituzioni scolastiche, in considerazione del carattere nazionale dell'esame di Stato, non possono designare commissari con riferimento agli insegnamenti facoltativi dei licei di cui all'articolo 10, comma 1, lettera c), del decreto del Presidente della Repubblica 15 marzo 2010, n. 89, relativamente agli ulteriori insegnamenti degli istituti professionali finalizzati al raggiungimento degli obiettivi previsti dal piano dell'offerta formativa di cui all' articolo 5, comma 3, lettera a), del decreto del Presidente della Repubblica 15 marzo 2010, n. 87 e con riferimento agli ulteriori insegnamenti degli istituti tecnici finalizzati al raggiungimento degli obiettivi previsti dal piano dell'offerta formativa di cui all'articolo 5, comma 3, lettera a), del decreto del Presidente della Repubblica 15 marzo 2010, n. 88;
b) i commissari sono individuati nel rispetto dell'equilibrio tra le discipline. In ogni caso, è assicurata la presenza del commissario di italiano nonché del commissario della disciplina oggetto della seconda prova dell'esame di Stato;
c) stante la natura trasversale dell'insegnamento di educazione civica, non è possibile la nomina di un commissario specifico su tale insegnamento;
d) i commissari possono condurre l'esame in tutte le discipline per le quali hanno titolo secondo la normativa vigente (abilitazione o, in mancanza, laurea);
e) il docente che insegna in più classi terminali può essere designato per un numero di classi/commissioni non superiore a due, appartenenti alla stessa commissione, salvo casi eccezionali e debitamente motivati, al fine di consentire l'ordinato svolgimento di tutte le operazioni collegate all'esame di Stato;
f) per i candidati ammessi all'abbreviazione per merito, i commissari sono quelli della classe terminale alla quale i candidati stessi sono stati assegnati;
g) i docenti designati come commissari, che usufruiscono delle agevolazioni di cui all'articolo 33 della legge 104/1992, hanno facoltà di non accettare la designazione;
h) è evitata, salvo i casi debitamente motivati da ineludibile necessità, la nomina dei commissari in situazioni di incompatibilità dovuta a rapporti di parentela e di affinità entro il quarto grado ovvero a rapporto di coniugio o convivenza con i candidati che essi esamineranno.
4. Nel caso in cui il docente titolare di una disciplina affidata a commissario sia assente per almeno novanta giorni e rientri in servizio dopo il 30 aprile 2022, è nominato commissario il supplente che ha impartito l'insegnamento nel corso dell'anno scolastico.