Ordinanza M.I. 14.03.2022, n. 66
1. I dirigenti/coordinatori e i dirigenti degli USR ovvero degli Ambiti territoriali provinciali, per quanto di rispettiva competenza, effettuano in ordine cronologico:
a) la verifica amministrativa del contenuto dei modelli ES-1 trasmessi dagli aspiranti alla nomina con particolare riguardo all'effettivo possesso di tutti i requisiti previsti dalle disposizioni vigenti e dichiarati dagli aspiranti;
b) la convalida delle domande trasmesse con i suddetti modelli. Tale convalida fa fede rispetto a tutti i dati in esse contenuti e attesta l'espletamento dell'attività di controllo da parte dei dirigenti responsabili;
c) l'eventuale revoca della domanda in precedenza convalidata, per mancanza dei requisiti richiesti. È consentito convalidare nuovamente una domanda revocata per errore.
2. Ove, in sede di effettuazione delle operazioni di controllo dei modelli ES-1, i dirigenti riscontrino eventuali anomalie relative al modello ES-E, che riporta una parte delle informazioni del modello ES-1, provvedono agli adempimenti conseguenti. Pertanto, qualora le modifiche sul modello ES-1 abbiano riflessi sul modello ES-E del medesimo aspirante, le stesse vanno gestite anche sul modello ES-E.
3. Il sistema informativo tratta, per la nomina delle commissioni d'esame, esclusivamente le domande convalidate dai soggetti responsabili. Non hanno alcun rilievo ai fini della nomina le domande revocate.
4. Gli USR ovvero gli Ambiti territoriali provinciali e i dirigenti/coordinatori possono richiedere agli interessati le rettifiche e/o integrazioni ritenute necessarie ai fini della regolarità del procedimento.