Decreto legge 11.11.2022, n. 173
1. A decorrere dal 1° giugno 2023, la commissione medica superiore di cui all'articolo 106 del testo unico delle norme in materia di pensioni di guerra, di cui al decreto del Presidente della Repubblica 23 dicembre 1978, n. 915, operante nell'ambito del Ministero dell'economia e delle finanze, è soppressa e tutte le funzioni da essa svolte sono trasferite all'Istituto nazionale della previdenza sociale (INPS), il quale, a decorrere dalla medesima data, subentra anche nei rapporti giuridici relativi alle funzioni trasferite.
2. L'INPS, attraverso un'apposita commissione medica superiore, che opera con le modalità già applicate dalla commissione medica superiore soppressa ai sensi del comma 1, assicura lo svolgimento delle funzioni di cui al medesimo comma 1, relative ai pareri medico-legali, nei casi previsti dalla vigente normativa, nei confronti dei cittadini aventi diritto a benefici in materia di pensioni di guerra dirette, indirette e di reversibilità e relativi assegni accessori, dei familiari superstiti aventi titolo al trattamento di reversibilità dell'assegno vitalizio concesso agli ex deportati nei campi di sterminio nazista KZ e dei familiari superstiti aventi titolo al trattamento di reversibilità dell'assegno di benemerenza concesso ai perseguitati politici antifascisti e razziali, nonché nei confronti dei familiari superstiti aventi diritto al trattamento di reversibilità degli assegni annessi alle decorazioni al valor militare. La commissione medica superiore di cui al presente comma svolge, altresì, una funzione di coordinamento delle attività delle commissioni mediche di verifica da istituire nell'ambito dell'INPS ai fini dello svolgimento delle funzioni ad esso trasferite ai sensi dell'articolo 45,
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