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Decreto legge 11.11.2022, n. 173

Disposizioni urgenti in materia di riordino delle attribuzioni dei Ministeri. (G.U. 11.11.2022, n. 264)

Art. 2 - Ministero delle imprese e del made in Italy

1. Il Ministero dello sviluppo economico assume la denominazione di Ministero delle imprese e del made in Italy.

2. Al decreto legislativo 30 luglio 1999, n. 300, sono apportate le seguenti modificazioni:

a) all'articolo 12, le parole: «Ministero dello sviluppo economico» sono sostituite dalle seguenti: «Ministero delle imprese e del made in Italy»;

b) all'articolo 27:

1) il comma 1 è abrogato;

2) al comma 2, le parole: «Il Ministero» sono sostituite dalle seguenti: «Il Ministero delle imprese e del made in Italy»;

3) al comma 2-bis, dopo la lettera d) è inserita la seguente:

«d-bis) contribuisce a definire le strategie e gli indirizzi per la valorizzazione, la tutela e la promozione del made in Italy in Italia e nel mondo, ferme restando le competenze del Ministero degli affari esteri e della cooperazione internazionale, del Ministero dell'economia e delle finanze, del Ministero dell'agricoltura, della sovranità alimentare e delle foreste e del Ministero del turismo»;

4) la rubrica è sostituita dalla seguente: «(Attribuzioni)»;

c) all'articolo 29, comma 2, le parole: «Ministero delle attività produttive» sono sostituite dalle seguenti: «Ministero delle imprese e del made in Italy»;

d) la rubrica del Capo VI del Titolo IV è sostituita dalla seguente: «Ministero delle imprese e del made in Italy»;

e) all'articolo 35, comma 2, lettera h), le parole: «Ministero dello sviluppo economico» sono sostituite dalle seguenti: «Ministero delle imprese e del made in Italy».

3. All'articolo 8, comma 3, del decreto-legge 1° marzo 2021, n. 22, convertito, con modificazioni, dalla legge 22 aprile 2021, n. 55, le parole da «dal Ministro delegato» sino a «ove nominato» sono sostituite dalle seguenti:

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