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Decreto legge 11.11.2022, n. 173

Disposizioni urgenti in materia di riordino delle attribuzioni dei Ministeri. (G.U. 11.11.2022, n. 264)

Art. 3 - Ministero dell'agricoltura, della sovranità alimentare e delle foreste

1. Il Ministero delle politiche agricole alimentari e forestali assume la denominazione di Ministero dell'agricoltura, della sovranità alimentare e delle foreste.

2. Al decreto legislativo 30 luglio 1999, n. 300, sono apportate le seguenti modificazioni:

a) all'articolo 33:

1) il comma 1 è abrogato;

2) al comma 2 le parole: «al ministero» sono sostituite dalle seguenti: «al Ministero dell'agricoltura, della sovranità alimentare e delle foreste»;

3) al comma 2 è aggiunto, in fine, il seguente periodo: «Sono altresì attribuiti al ministero le funzioni e i compiti spettanti allo Stato in materia di tutela della sovranità alimentare, che esso esercita garantendo la sicurezza delle scorte e degli approvvigionamenti alimentari, il sostegno della filiera agroalimentare, della pesca e dell'acquacoltura, il coordinamento delle politiche di gestione delle risorse ittiche marine, la produzione di cibo di qualità, la cura e la valorizzazione delle aree e degli ambienti rurali, la promozione delle produzioni agroalimentari nazionali sui mercati internazionali.»;

b) la rubrica del Capo VII del Titolo IV è sostituita dalla seguente: «Ministero dell'agricoltura, della sovranità alimentare e delle foreste».

3. Le denominazioni «Ministro dell'agricoltura, della sovranità alimentare e delle foreste» e «Ministero dell'agricoltura, della sovranità alimentare e delle foreste» sostituiscono, a ogni effetto e ovunque presenti, le denominazioni «Ministro delle politiche agricole alimentari e forestali» e «Ministero delle politiche agricole alimentari e forestali».

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