IperTesto Unico IperTesto Unico

Decreto legge 11.11.2022, n. 173

Disposizioni urgenti in materia di riordino delle attribuzioni dei Ministeri. (G.U. 11.11.2022, n. 264)

Art. 4 - Ministero dell'ambiente e della sicurezza energetica

1. Il Ministero della transizione ecologica assume la denominazione di Ministero dell'ambiente e della sicurezza energetica.

2. Al decreto legislativo 30 luglio 1999, n. 300, sono apportate le seguenti modificazioni:

a) all'articolo 35:

1) il comma 1 è abrogato;

2) al comma 2:

2.1. all'alinea le parole: «Al Ministero della transizione ecologica» sono sostituite dalle seguenti: «Al Ministero dell'ambiente e della sicurezza energetica» e dopo le parole: «sviluppo sostenibile» sono inserite le seguenti: «e alla sicurezza energetica»;

2.2. alle lettere a) e f) le parole: «Ministero delle politiche agricole alimentari e forestali» sono sostituite dalle seguenti: «Ministero dell'agricoltura, della sovranità alimentare e delle foreste»;

2.3. alla lettera b), dopo le parole: «provvedimenti ad essi inerenti;» sono inserite le seguenti: «individuazione e attuazione delle misure atte a garantire la sicurezza, la flessibilità e la continuità degli approvvigionamenti di energia e a promuovere l'impiego delle fonti rinnovabili;»;

3) la rubrica è sostituita dalla seguente: «(Attribuzioni)»;

b) la rubrica del Capo VIII del Titolo IV è sostituita dalla seguente: «Ministero dell'ambiente e della sicurezza energetica».

3. Le denominazioni «Ministro dell'ambiente e della sicurezza energetica» e «Ministero dell'ambiente e della sicurezza energetica» sostituiscono, a ogni effetto e ovunque presenti, le denominazioni «Ministro della transizione ecologica» e «Ministero della transizione ecologica».

3-bis. In relazione alle accresciute attività connesse agli interventi per la sicurezza energetica nazionale e per la promozione della produzione di energia da fonti rinnovabili, il con

Per proseguire con la lettura è necessario accedere al sito.