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Decreto legge 11.11.2022, n. 173

Disposizioni urgenti in materia di riordino delle attribuzioni dei Ministeri. (G.U. 11.11.2022, n. 264)

Art. 6 - Ministero dell'istruzione e del merito

1. Il Ministero dell'istruzione assume la denominazione di Ministero dell'istruzione e del merito.

2. Al decreto legislativo 30 luglio 1999, n. 300, sono apportate le seguenti modificazioni:

a) all'articolo 49:

1) al comma 1, le parole: «E' istituito il Ministero dell'istruzione, cui» sono sostituite dalle seguenti: «Al Ministero dell'istruzione e del merito»;

2) la rubrica è sostituita dalla seguente: «(Attribuzioni)»;

b) all'articolo 50, comma 1:

1) le parole: «Ministero dell'istruzione» sono sostituite dalle seguenti: «Ministero dell'istruzione e del merito» e le parole «Ministro dell'istruzione» sono sostituite dalle seguenti: «Ministro dell'istruzione e del merito»;

2) le parole: «valutazione dell'efficienza dell'erogazione dei servizi medesimi nel territorio nazionale» sono sostituite dalle seguenti: «promozione del merito e valutazione dell'efficienza nell'erogazione dei servizi medesimi nel territorio nazionale»;

3) le parole: «supporto alla realizzazione di esperienze formative finalizzate all'incremento delle opportunità di lavoro e delle capacità di orientamento degli studenti» sono sostituite dalle seguenti: «supporto alla realizzazione di esperienze formative finalizzate alla valorizzazione del merito e all'incremento delle opportunità di lavoro e delle capacità di orientamento degli studenti»;

c) all'articolo 51, comma 1, la parola: «venticinque» è sostituita dalla seguente: «ventotto»;

d) la rubrica del Capo XI del Titolo IV è sostituita dalla seguente: «Ministero dell'istruzione e del merito»;

e) all'articolo 51-ter, comma 1, le parole: «congiuntamente con il Ministero dell'istruzione» sono sostituite dalle seguenti: «congiuntamente con il Ministero dell'istruzione e del merito».

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