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Decreto M.I. 13.10.2022, n. 194

Regolamento concernente la definizione delle modalità di svolgimento delle procedure concorsuali per l'accesso ai ruoli della dirigenza scolastica, ai sensi dell'articolo 29 del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165. (G.U. 22.12.2022, n. 298)

Art. 12 - Condizioni personali ostative all'incarico di presidente e componente della commissione e delle sottocommissioni del concorso e alla nomina di componente del Comitato tecnico-scientifico

1. Sono condizioni ostative all'incarico di presidente, componente e componente aggregato della commissione e delle sottocommissioni del concorso, nonché alla nomina quale componente del Comitato tecnico-scientifico:

a) avere riportato condanne penali o avere in corso procedimenti penali per i quali sia stata formalmente iniziata l'azione penale;

b) avere in corso procedimenti disciplinari ai sensi delle norme disciplinari dei rispettivi ordinamenti;

c) essere incorsi nelle sanzioni disciplinari previste nei rispettivi ordinamenti;

d) essere stati collocati a riposo da più di quattro anni dalla data di pubblicazione del bando;

e) a partire dall'anno antecedente alla data di indizione del concorso, essere componenti dell'organo di direzione politica dell'amministrazione, ricoprire cariche politiche o elettive parlamentari, regionali o negli Enti locali o l'incarico di sindaco o di assessore, essere rappresentanti sindacali, anche presso le Rappresentanze sindacali unitarie, essere designati dalle confederazioni ed organizzazioni sindacali o dalle associazioni professionali;

f) avere relazioni di parentela, affinità entro il quarto grado o abituale convivenza con uno o più concorrenti;

g) aver organizzato, gestito o diretto, a partire dall'anno antecedente alla data di indizione del concorso, corsi aventi l'esclusiva finalità di preparazione ai concorsi per il reclutamento di dirigenti scolastici;

h) essere stati destituiti o licenziati dall'impiego per motivi disciplinari, per ragioni di salute o per decadenza dall'impiego comunque determinata.